Diritto di circolazione e parcheggi
Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 agosto c.a., sono state dettate nuove disposizioni in materia di contrassegni per disabili.
Questi gli aspetti più significativi del provvedimento:
- il nuovo contrassegno, nella sua configurazione, si conforma al modello europeo previsto nella raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 4 giugno 1998;
- lo stesso è valido su tutto il territorio nazionale ed è unico e personale;
- l’adozione del modello europeo ne rende la riconoscibilità anche negli altri paesi della Comunità.
- è stato fissato un termine di tre anni entro il quale i Comuni dovranno adottare il nuovo contrassegno in sostituzione di quello precedente nonché adeguare la segnaletica stradale;
- nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, i Comuni potranno stabilire la gratuità dei posti riservati ai disabili muniti di contrassegno, nonché la gratuità anche per posti ulteriori nel caso in cui quelli riservati dovessero risultare già occupati o indisponibili.
L’articolo 25 della legge n. 114/2014 ha introdotto significative novità in materia di patenti di guida e parcheggi per i disabili.
Come è noto, l’idoneità alla guida e l’eventuale uso di particolari adattamenti ai mezzi di locomozione sono stabiliti da una Commissione Medica Locale ASL, composta da un medico e da un ingegnere della motorizzazione civile.
Le nuove disposizioni prevedono, innanzitutto, che il disabile possa farsi assistere oltre che da un medico di fiducia anche da un esperto di associazione di persone con disabilità dallo stesso individuata.
Inoltre, alla norma citata prevede che se nella prima visita di idoneità alla guida la Commissione attesta che il disabile richiedente ha una disabilità stabilizzata e che non necessità di modifiche delle prescrizioni o limitazioni in atto, i rinnovi della patente potranno essere effettuati senza passare per la Commissione essendo sufficiente rivolgersi ad un medico autorizzato come per tutti gli altri cittadini. La durata della patente è quella prevista in via generale per tutti, variabile a seconda del tipo e dell’età del conducente.
Per quanto concerne i parcheggi, la norma citata introduce modifiche all’articolo 381 del regolamento del codice della strada.
La norma impone ai Comuni di stabilire, nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento, gestite in concessione, di prevedere un numero di posti da destinare alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno in misura superiore a quella di un posto ogni cinquanta o frazioni di cinquanta tra quelli disponibili.
Nello stesso tempo i Comuni “possono” prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o non disponibili le aree a loro riservate.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 151
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilita' delle persone invalide. (12G0172)(GU n.203 del 31-8-2012 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2012
…..omissis……..
Art. 1
Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1.All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» e' inserita una virgola e la parola: «contrassegno»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»; c) al comma 3: 1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»; 2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione» sono inserite le seguenti: «impedita o»; 3) gli ultimi due periodi sono soppressi; d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»; f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute».
Art. 2
Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi piu' contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia' rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili». 2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» gia' rilasciati. 3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilita' devono essere conformi alle norme del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
LEGGE 11 agosto 2014, n. 114
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00129)(GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2014
Art. 25
(Semplificazione per i soggetti con invalidita')
((01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o")). 1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: ", ((nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario)). La partecipazione del rappresentante ((di quest'ultima)) e' comunque a titolo gratuito". 2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.". 3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita la parola: "puo'". 4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque"; 2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151"; ((2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate")); b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta"; c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS .". 5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. 6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta'((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. ((6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )). 7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse. 8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo e' soppresso. 9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.". ((9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse)).