Le nuove norme relative all’accertamento dell’invalidità civile e all’erogazione delle prestazioni economiche connesse.
1.Disposizioni normative.
Con l’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore, nel quadro degli interventi di semplificazione e di riordino della disciplina concernente il riconoscimento e l’erogazione delle prestazioni connesse all’invalidità civile, alla cecità civile, alla sordità, all’handicap e alla disabilità, ha introdotto importanti innovazioni, con l’obiettivo di realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrativa e sanitaria.
La norma ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, sordità civile, handicap e di disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS. Sempre secondo l’articolo 20, citato le relative domande devono essere presentate all’INPS, complete delle certificazioni mediche attestanti la natura delle infermità invalidanti secondo modalità fissate dall’Istituto. Quest’ultimo trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle Aziende Sanitarie Locali. Ad un accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la norma affida l’individuazione delle modalità di trasferimento all’INPS della funzione concessoria.
Le prime norme di dettaglio relative al nuovo procedimento sono state introdotte con Determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009 del Commissario straordinario dell’INPS cui ha fatto seguito la Circolare della Direzione generale dell’Istituto n. 131 del 28 dicembre 2009.
Per effetto dell’articolo 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato previsto che le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all’INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.
2.Informatizzazione del sistema.
A partire dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate da certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica.
A tal fine l’Istituto ha predisposto una applicazione sul proprio sito internet (www.inps.it) il cui accesso è consentito solo agli utenti muniti del PIN (Personal Identification Number).
L’autorizzazione da parte dell’INPS all’accesso è consentita solo ai cittadini richiedenti, ai medici certificatori, alle Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS)agli enti di Patronato, ai Presidenti delle Commissioni mediche ASL e al personale amministrativo delle stesse ASL specificamente individuato, ai medici del Centro medico legale (CML) dell’INPS, ai dirigenti delle sedi INPS, ai dipendenti delle unità organizzative INPS interessate.
3.Iter procedimentale.
3.1.Inoltro certificato medico e domanda amministrativa.
Ogni soggetto che intende presentare una domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità o handicap, deve chiedere l’assistenza di un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico che attesti le infermità invalidanti.
In conseguenza, il procedimento accertativo inizia con la trasmissione on line dei certificati medici muniti di codice di identificazione personale (PIN), attribuito dall’INPS.
La competenza dell’Istituto e della ASL per l’accertamento è determinata dalla residenza dell’interessato.
Acquisito il certificato medico introduttivo, la procedura strutturata dall’INPS (INVCIV…) genera una ricevuta che in cartaceo viene consegnata al richiedente.
La ricevuta reca il numero del certificato che dovrà essere riportata sulla domanda amministrativa.
Al cittadino deve essere rilasciato il certificato introduttivo firmato in originale, da esibire all’atto della visita.
Entro trenta giorni (ora novanta per effetto del Messaggio INPS n. 28110 del 9 novembre 2010) dall’invio del certificato medico deve essere presentata la domanda amministrativa o direttamente dall’interessato che abbia richiesto il PIN all’INPS o dalle Associazione di categoria (ANMIC, UIC, ENS, e ANFFAS) o dagli Enti di patronato.
Con Messaggio n. 2816 del 29 gennaio 2010 sono stati espressamente individuati i soggetti legittimati ad avvalersi della procedura INV-CIV.
Nelle domande il cittadino dovrà indicare il proprio indirizzo o eleggere domicilio ai fini di ricevere tutte le comunicazioni collegate al procedimento.
La gestione telematica delle domande consente la loro tracciabilità in tutte le fasi del procedimento con possibilità di monitoraggio dell’intero iter.
Il non corretto inserimento dei dati, l’esistenza di altre domande non ancora definite o l’esistenza di giudizi pendenti rendono inaccettabile l’istanza avanzata.
E’ bene ricordare che, ai sensi dell’art. 56 della legge 18 giugno 2009 n. 69, come specificato dall’INPS con Circolare n. 97/99, la presentazione di una nuova domanda di accertamento di invalidità civile non può essere inoltrata fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
In tal modo si sono estese alla materia della invalidità civile le stesse regole che l’articolo 11 della legge n. 222/1984 prevede per gli assegni e le pensioni di invalidità INPS.
3.2.Convocazione a visita.
Contestualmente alla conferma dell’avvenuta ricezione della domanda, viene proposta, sulla base di calendari predefiniti, la data della visita.
Il cittadino abilitato direttamente o tramite le associazioni di categoria o i patronati potrà indicare una data diversa scegliendo tra quelle indicate dal sistema.
La visita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o 15 giorni in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della legge n. 80/06 o di patologie di cui al D.M. 2 agosto 2007.
Termini diversi possono essere previsti nel caso vi sia l’impossibilità di fissare la visita entro l’arco temporale massimo.
Definita la convocazione, l’invito a visita oltre che essere visibile sul sito dell’INPS, sarà comunicato con lettera raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nella domanda o nel domicilio eletto o alla mail eventualmente comunicata.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione medica, lo stesso sarà riconvocato entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest’ultima, la domanda perderà efficacia e l’interessato potrà solo presentare una nuova domanda di accertamento.
Il cittadino convocato a visita può farsi accompagnare dal suo medico di fiducia.
In caso di impedimento può chiedere una nuova data di visita inserendo la richiesta sul sito INPS direttamente o attraverso l’Associazione di categoria o un patronato.
Qualora sussistano condizioni di non trasportabilità, l’interessato può richiedere visita domiciliare.
A tal fine deve inviare, attraverso il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo, un certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Il Presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dall’invio del certificato, deve procedere ad una valutazione della sussistenza o meno delle condizioni di intrasportabilità.
Qualunque sia la valutazione, si provvederà a darne comunicazione all’interessato con le formalità previste per la visita iniziale.
Le visite vengono disposte dalla Commissione medica Integrata a seguito della trasmissione da parte dell’INPS delle domande inoltrate all’Istituto in via telematica.
Le ASL, d’intesa con l’INPS, predispongono il calendario delle visite per i successivi 90 giorni.
All’atto delle visite, l’interessato, che, si ripete, può essere assistito da un medico di fiducia, può depositare documentazione sanitaria a sostegno della propria domanda.
Ulteriori accertamenti possono essere richiesti dalla Commissione.
Nel caso di domande strumentali rispetto alla iscrizione al collocamento mirato, la Commissione medica integrata redige una relazione in cui è formulata la diagnosi funzionale sulle capacità lavorative del richiedente. Tale relazione, dopo il giudizio definitivo dell’INPS, viene trasmessa alla Commissione provinciale per le politiche del lavoro.
Con Messaggio n. 20870 del 9 agosto 2010, l’INPS ha previsto una procedura che consente agli interessati aventi un domicilio, sia pure temporaneo, in una località diversa da quella di propria competenza (ASL di residenza) di essere sottoposti a visita presso la ASL dell’effettivo domicilio (rogatoria).
3.3.Verbale di accertamento.
Il verbale di accertamento medico legale, redatto in duplice copia, deve contenere l’indicazione delle patologie riscontrate e la percentuale di invalidità riconosciuta.
Con decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito della legge n. 35/2012, in materia di semplificazioni, è stato previsto che il verbale di accertamento dell’invalidità civile dovrà attestare anche l’esistenza dei requisiti sanitari per l’accesso a prestazioni (contrassegno per parcheggio e accesso nel centro storico, agevolazioni fiscali relativi a veicoli per le persone con disabilità, come l’IVA agevolata per l’acquisto auto e l’esenzione dal bollo auto e l’imposta trascrizione PRA) per le quali attualmente vengono richiesti ulteriori accertamenti medico legali.
In conseguenza, per l’accesso a tali benefici sarà sufficiente il verbale redatto dalla Commissione medica integrata.
Lo stesso è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione ed è approvato a maggioranza o all’unanimità.
Ciascun componente può fare risultare il suo dissenso nel documento.
Il verbale può contenere l’indicazione di una scadenza entro la quale il soggetto dovrà essere richiamato a visita per la verifica della permanenza o meno dello stato invalidante.
La riconvocazione a visita deve essere disposta d’ufficio (ma il cittadino non deve rimanere inerte) e in tempo utile per evitare che alla scadenza del verbale l’interessato possa perdere la provvidenza economica riconosciuta.
L’accertamento sanitario potrà concludersi con un giudizio espresso all’unanimità dei componenti della Commissione medica integrata o con un giudizio espresso a maggioranza.
Nel primo caso l’accertamento viene trasmesso al Responsabile del Centro medico legale dell’INPS che provvede alla sua validazione.
I verbali validati espressamente o quelli per i quali siano trascorsi 60 giorni dalla trasmissione senza che l’INPS si sia pronunciato diventano definitivi e vengono trasmessi al cittadino nel domicilio eletto.
È pienamente valida la domiciliazione presso le sedi provinciali ANMIC.
La notifica in luogo diverso da quello eventualmente eletto non fa decorrere i termini per l’eventuale ricorso giudiziario.
In ogni caso, anche rispetto ai verbali assunti all’unanimità, qualora il Responsabile del Centro medico legale INPS ritiene sussistano anomalie, può disporre una nuova visita da parte della Commissione Medica INPS o segnalare il caso alla Commissione medica Superiore.
Nel caso di decisione a maggioranza da parte della CMI, il Responsabile del Centro medico legale sospende l’invio del verbale e acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria.
In conseguenza potrà, nei dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale o disporre una nuova visita diretta, da effettuarsi entro i successivi 20 giorni, da parte della Commissione medica presso il Centro Medico legale INPS.
Il verbale definitivo viene trasmesso agli interessati nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Resta ferma la possibilità che la Commissione medica superiore proceda ad estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori valutazioni, sia attraverso visite dirette che sulla base dell’esame della documentazione agli atti. Si tratta di una verifica campionaria da realizzare in una percentuale variabile tra il 2 e il 5% dei verbali rilasciati.
La deliberazione Commissariale n. 189/2009 e la circolare INPS n. 131/2009 prevedono che il termine complessivo per la conclusione dell’intero procedimento (fase accertativa – fase concessoria e erogazione delle prestazioni) debba concludersi entro 120 giorni dall’inoltro della domanda.
4.Sistema organizzativo
L’articolo 20 della legge 102/2009 detta solo poche scarne regole per individuare il modello organizzativo dell’accertamento dell’invalidità civile.
Infatti prevede che: “A decorrere deal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS”.
L’intero sistema è stato poi delineato con atti regolamentari e Circolari dell’Istituto previdenziale.
Attualmente il sistema è strutturato su tre organi: Commissioni mediche ASL integrate, Commissione medico legale INPS, Commissione medica superiore.
Tutto ciò salvo le ipotesi in cui le Regioni abbiano stipulato con l’INPS apposita convenzione di trasferimento delle funzioni accertative, con conseguente strutturazione del sistema sul solo livello INPS, a parte l’intervento della Commissione Medica Superiore.
4.1.Commissioni mediche ASL integrate.
Le Commissioni mediche ASL, secondo il disposto dell’articolo 1 della legge n. 295 del 15 ottobre 1990 e del Decreto ministeriale n. 387/91, sono costituite presso ciascuna Azienda Sanitaria.
La composizione, prima della riforma, era costituita da un medico specialista in medicina legale, con funzioni di Presidente, e da due medici, dipendenti o convenzionati con l’Azienda sanitaria locale. A tali Commissioni partecipano i rappresentanti medico legali dell’ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS rispettivamente nei casi di sottoposizione a visita medica di invalidi civili, ciechi, sordi e invalidi con insufficienza mentale o anomalia del comportamento.
Per quanto concerne il diritto di partecipazione alle sedute di Commissione non sono sorti problemi di conflitto quando si tratta di esaminare soggetti affetti da cecità o sordità mentre si è posto un problema di rappresentanza allorquando si tratta di soggetti affetti da insufficienza mentale.
Infatti, tali persone rientrano sia nella nozione di invalido civile di cui all’art. 2 della legge n. 118/71 sia nella categoria dei soggetti rappresentati dalla ANFFAS. In tali casi la soluzione normativamente più corretta è quella di garantire la contestuale presenza in Commissione sia del rappresentante medico legale ANMIC che di quello ANFFAS.
A decorrere al 1° gennaio, le Commissioni ASL sono state integrate da un medico INPS, designato dal Centro medico legale dell’Istituto territorialmente competente, come membro effettivo (art. 20 legge n. 102/2009).
Alla Commissione medico legale ASL integrata competono le funzioni generali di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
4.2.Commissioni mediche INPS.
Si tratta di un organismi strutturati secondo i criteri indicati nella Delibera del Commissario Straordinario INPS n. 189/2009.
Le stesse sono costituite da un medico INPS, indicato dal Responsabile del Centro Medico Legale (CML) e diverso dal componente della Commissione medica integrata ASL, da un medico rappresentante delle Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e da un operatore sociale nei casi previsti della legge.
Le Commissioni possono avvalersi della consulenza di un medico specialista delle patologie oggetto di valutazione, che potrà essere un medico INPS o un medico convenzionato con l’Istituto.
Le Commissioni INPS sono investite del compito di effettuare un nuova visita, rispetto a quella già sostenuta dall’interessato presso la Commissione medica ASL integrata, su richiesta del responsabile del Centro medico legale, qualora non decida di validare direttamente il verbale.
Decidono in unico grado nelle Regioni in cui, le funzioni accertative sono state assegnate - in via transitoria e sperimentale - all’INPS, sulla base di convenzioni, sottoscritte ai sensi dell’articolo 18, comma 22, legge n. 111/2011.
4.3.Commissione medica superiore.
L’articolo 20 della legge n. 102/2009 non parla di una ulteriore attività accertativa da parte della Commissione medica superiore.
Tuttavia, sia la deliberazione del Commissario straordinario INPS n. 189/2009, sia la circolare INPS n. 131/2009 affidano alla stessa il monitoraggio dei verbali e la riverifica di posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti anche successivamente all’invio dei verbali ai cittadini.
L’accertamento potrà essere condotto sugli atti o effettuato attraverso una visita diretta.
Inoltre, al fine della realizzazione di obiettivi di omogeneizzazione valutativa, la CMS ha il compito di curare una attività di verifica campionaria da realizzare in una percentuale variabile tra il 2 e il 5% dei verbali e ciò indipendentemente dal loro esito.
4.4.Considerazioni conclusive.
Il sistema organizzativo innanzi delineato, benché complesso e coinvolgente più Enti, sulla base del dettato normativo, sarebbe dovuto essere incentrato su una visita base effettuata dalla Commissione medica ASL integrata cui doveva accedere una validazione da parte del Centro medico legale INPS rispetto ai verbali non assunti all’unanimità, e l’eventuale controllo a campione della Commissione medica superiore, effettuato anche per rendere omogenei i criteri interpretativi e valutativi su tutto il territorio nazionale.
Nella realtà, invece, l’accertamento medico legale si è sviluppato su tre gradi di valutazione e quasi sempre senza che il diverso avviso delle Commissioni INPS e della Commissione medica superiore sia supportato da una successiva visita diretta dell’interessato.
Le valutazioni medico-legali vengono svolte sulla base del vigente sistema tabellare.
L’articolo 20 ha previsto, al comma 6, la nomina di una Commissione per l’aggiornamento delle tabelle di invalidità civile di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio del 1992. Allo stato, dopo cinque anni, i lavori risultano ancora in corso e dopo la trasmissione del testo alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia, il Decreto ministeriale di approvazione è stato restituito al Ministero della salute per una sua rivisitazione.
5.Trasmissione elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento dell’invalidità civile.
L’articolo 8 della legge n. 118/71 attribuiva all’ANMIC il diritto di ricevere gli elenchi delle persone sottoposte a visita per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Tutto ciò al fine di garantire l’esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela dei soggetti disabili riconosciuti all’Associazione dalla legge.
La norma in questione, tuttora vigente, era stata sottoposta al vaglio interpretativo in ordine alla sua compatibilità con le disposizioni introdotte dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili connessi allo stato di salute delle persone. Numerose le sentenze dei giudici amministrativi che avevano confermato la vigenza del citato articolo 8.
Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3431/2011, ha riaffermato il diritto della ANMIC ad avere gli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’invalidità civile.
A sancire definitivamente la permanenza di tale diritto è intervenuta la legge 24 novembre 2010 n. 183 che, all’articolo 24, ha testualmente disposto: “Rimangono fermi gli obblighi previsti dal … quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili”.
L’INPS, con il Messaggio n. 15941 dell’8 agosto 2011, nel richiamare la normativa e la giurisprudenza innanzi indicate, ha dato istruzioni ai propri uffici per rendere effettivo tale diritto.
La procedura creata prevede che la Direzione centrale - Sistemi informativi e tecnologici dell’INPS trasmetta, in via telematica e con cadenza mensile, gli elenchi alla sede centrale dell’ANMIC. Gli stessi sono quelli relativi a tutti i procedimenti, ordinari e straordinari, di accertamento dell’invalidità civile, siano essi conclusi con provvedimento espresso che tacito da parte dell’INPS, sia che trattasi di validazione sugli atti dei verbali ASL, sia che afferiscano a nuove ulteriori visite disposte dal Centro medico legale INPS o dalla Commissione medica superiore.
Analoga trasmissione riguarda gli elenchi delle persone sottoposte a verifiche straordinarie.
6.Funzione concessoria e di erogazione delle prestazioni economiche di invalidità civile.
Il quarto comma dell’art. 20 della legge n. 102 del 3 agosto 2009 prevede che, con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, vengano disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Mentre nei sessanta giorni successivi le Regioni stipulano con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informatici necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
L’accordo Stato-Regione è intervenuto nella seduta del 29 aprile 2010 e al punto 4 è stato espresso parere favorevole all’affidamento all’INPS delle funzioni concessorie dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile.
Tale funzione si aggiunge a quella erogatoria trasferita all’INPS per effetto dell’art. 130 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 da avvalersi su apposito fondo istituito presso lo stesso Istituto.
Con successivi Messaggi tra cui quelli di cui ai numeri 10752 del 20 aprile 2010, n. 12565 del 10 maggio 2010 e da ultimo n. 17580 del 12 settembre 2011, sono state date istruzioni per la presentazione del cosiddetto modello AP70 per l’acquisizione dei dati comprovanti la sussistenza di tutti i requisiti che la legge prevede quali presupposti per la concessione della singola provvidenza economica.
Quanto ai soggetti legittimati alla gestione della fase concessoria e di erogazione, l’INPS ha ritenuto tali solo i cittadini in possesso di PIN e gli enti di patronato, escludendo le associazioni di categoria.
7.Responsabiità dei terzi nelle invalidità civili.
L’articolo 41 della legge n. 183/2010 ha disposto che qualora le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili siano corrisposti in conseguenza di fatto illecito di terzi, le somme corrisposte devono essere recuperate fino a concorrenza del loro ammontare dall’ente erogatore nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
LEGGE 3 agosto 2009, n. 102
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0116)(GU n.179 del 4-8-2009 - Suppl. Ordinario n. 140 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 5/8/2009
……omissis….
Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile
1.A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. 2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. ((Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.)) 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile. 5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e". 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.". 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
……omissis….
LEGGE 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153)(GU n.164 del 16-7-2011 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2011
……omissis….
Art. 18
Interventi in materia previdenziale
……omissis….
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.
……omissis….
LEGGE 18 giugno 2009, n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile. (09G0069)(GU n.140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2009
……omissis….
Art. 56.
Misure in tema di razionalizzazione delle modalita' di proposizione e notificazione delle domande giudiziali
1.Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi". 4. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennita' comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.
Note all'art. 56:
Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.» - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile): «Art. 11 (Limite alla presentazione di nuove domande). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' di cui agli articoli 1 e 2 non puo' presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.».
……omissis….
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 5 agosto 1991, n. 387
Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidita' civile.(GU n.286 del 6-12-1991 )note:Entrata in vigore del decreto: 21/12/1991
……omissis….
Art. 5.
1. Nel caso in cui l'invalido richiedente i benefici di invalidita' civile non si presenti alla visita disposta dalla commissione medica U.S.L. o dalla commissione medica periferica, nei casi previsti dalla legge, il medesimo sara' convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora il richiedente suddetto non si ripresenti a visita dovra' presentare una nuova domanda per il riconoscimento delle provvidenze d'invalidita' civile. Tali provvidenze decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima. 2. Qualora in sede di visita medica dell'invalido vi sia diversita' di parere, la relativa pronuncia viene adottata dalla commissione medica U.S.L., a maggioranza dei medici presenti. A parita' di voti prevale quello del presidente. Nel verbale di visita si da' atto che la pronuncia e' stata assunta a maggioranza. 3. La medesima procedura di cui al precedente comma 2 si applica anche per il funzionamento delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore e di invalidita' civile.
……omissis….
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)(GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
……omissis….
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' ((e patologie croniche)) e partecipazione ai giochi paralimpici 1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'. 2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sulla conformita' all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' altresi' dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato. ((2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni)). 3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica. 4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. ((4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche)). 5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione ((di spesa)) di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, ((come integrata, da ultimo,)) dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
……omissis….
LEGGE 3 agosto 2009, n. 102
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0116)(GU n.179 del 4-8-2009 - Suppl. Ordinario n. 140 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 5/8/2009
……omissis….
Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. 2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. ((Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.)) 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile. 5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e". 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.". 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
……omissis….
LEGGE 15 ottobre 1990, n. 295
Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.(GU n.246 del 20-10-1990 )
note:Entrata in vigore della legge: 22/10/1990
Art. 1.
1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unita' sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 6- bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. 2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente competente. 3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo' farsi assistere dal proprio medico di fiducia. 5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti. 6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidita'. 7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unita' sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge. 8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unita' sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidita' civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufrire della pensione, dell'assegno o dell'indennita', di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo. - Il D.L. n. 173/1988 reca: "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3 (Norme per il riconoscimento della invalidita' civile). 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovra' contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita' e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti. 2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 e' ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore che assume la denominazione "commissione medica superiore e di invalidita' civile" - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanita' militare. Avverso la decisione del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 3. La commissione medica superiore e di invalidita' civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo' farsi assistere dal medico di fiducia. 5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente stabilito in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unita' per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unita' e fino a duecento unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalita' stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle piu' gravi forme di invalidita'. Le domande giacenti presso le unita' sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unita' sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attivita' nelle commissioni di prima istanza, puo' essere comandato presso le commissioni istitutite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza. 8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilita'".
Note all'art. 1.
La legge n. 381/1970 e successive modificazioni, reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti". - La legge n. 382/1970, e successive modificazioni, reca: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili". - La legge n. 118/1971, e successive modificazioni, reca: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili". - La legge n. 18/1980, come modificata dalla legge n. 508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) reca: "Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili". - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda la nota al titolo. - Si trascrive il testo dell'art. 6- bis del D.L. n. 382/1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), aggiunto dalla legge di conversione, e successive modificazioni: "Art. 6-bis (Modifiche all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291). - 1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione, dell'assegno o delle indennita' d'invalidita' civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unita' sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella gia' istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. Il verbale di visita redatto dall'unita' sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita' di invalidita' civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto art. 3. 2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unita' per le commissioni mediche periferiche e in duecento unita' per la commissione medica superiore e d'invalidita' civile e' aumentato, rispettivamente, fino a mille unita' e fino a trecento unita'. 3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unita' sanitarie locali addetti a tali attivita' presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini puo' essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive. 4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con invalidita' civile trasferite dalle unita' sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, puo' essere autorizzata la procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego. 5. Gli assessori regionali alla sanita', su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unita' sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attivita' ora demandata a tali commissioni. 6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, in relazione all'entita' del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano oppure dal medico civile convenzionato piu' anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri, ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento 'Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidita' civile'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 2.
1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, e' istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale. 2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. 3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilita' del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa. 4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile e' disposta con decreto del Ministro del tesoro. 5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'articolo 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per la successiva assegnazione alle commissioni stesse. 7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni e' effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con le altre modalita' previste dalla vigente normativa.
Art. 3.
1.Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell'articolo 6- bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell'articolo 3bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293.
Note all'art. 3.
Per l'art. 3 del citato D.L. n. 173/1988 si veda la nota al titolo. - Per l'art. 6- bis del D.L. n. 382/1989 si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 3- bis del D.L. n. 3/1990 (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 3-bis (Invalidita' civili). - 1. Il Ministro del tesoro, per le finalita' di cui all'articolo 6- bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalita' che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari". - Il D.M. n. 292/1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989, reca: "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici". - Il D.M. n. 293/1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989, reca: "Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici".
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LEGGE 30 marzo 1971, n. 118
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.(GU n.82 del 2-4-1971 )
Art. 1.
(Conversione)
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.
Art. 2.
(Nuove norme e soggetti aventi diritto)
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.((11))
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AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 giugno 1989, n.346(in G.U. 1° s.s. 28/06/1989, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale."
LEGGE 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153)(GU n.164 del 16-7-2011 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2011
……omissis….
Art. 18
Interventi in materia previdenziale
……omissis….
22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile, della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.
……omissis….
LEGGE 30 marzo 1971, n. 118
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.(GU n.82 del 2-4-1971 )
……omissis….
Art. 8.
(Compiti della commissione sanitaria provinciale)
La commissione sanitaria provinciale ha il compito di: a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonche' di valutare il grado di minorazione; b) valutare se la minorazione puo' essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento; c) valutare la necessita' o l'opportunita' di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali. I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilita' o all'assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione. Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico. Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione. L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidita' degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. La dichiarazione di inabilita' permanente o di irrecuperabilita' deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.
……omissis….
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)(GU n.262 del 9-11-2010 - Suppl. Ordinario n. 243 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2010
……omissis….
Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita')
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente"; b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato" sono sostituite dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e le parole: "al proprio domicilio" sono sostituite dalle seguenti: "al domicilio della persona da assistere"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta' del bambino con handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese"; b) il comma 3 e' abrogato. 3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: "nonche'" fino a: "non convivente" sono soppresse. 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonche' nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 33, della citata legge n. 104 del 1992, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 33 (Agevolazioni). - 1. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita'. 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'art. 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta' del bambino con handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese. 3. (Abrogato). 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». - Il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 20 (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap). - Le disposizioni dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.». - Per il testo dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 16. - Il testo dell'art. 22, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario), e' il seguente: «6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.». - Il testo dell'art. 6, secondo comma della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), e' il seguente: «Provvede, altresi', a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.». - Il testo dell'art. 11, comma ottavo, della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), e' il seguente: «Art. 11 (Composizione delle commissioni provinciali sanitarie). - Il segretario della commissione provvede, altresi', a trasmettere trimestralmente all'Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo e' stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.». - Il testo dell'art. 8, comma quarto della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e' il seguente: «Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 , a cura del segretario della commissione.».
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Art. 41.
(Responsabilita' di terzi nelle invalidita' civili)
1. Le pensioni, gli assegni e le indennita', spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. 2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata e' determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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