In seguito alla nota sentenza del Consiglio di Stato intervenuto per dichiarare che non sono da considerare nel conteggio dell’ISEE le provvidenze ed i benefici economici erogati dallo Stato per compensare la condizione di disabilità (l’indennità di accompagnamento, la pensione e l’assegno di invalidità civile e le altre indennità compensative della situazione di disabilità) si comunica che l’INPS ha adeguato i programmi e le procedure per adempiere alle nuove prescrizioni.
La correzione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) che da accesso alla formulazione dell’ISEE, va fatta tenendo conto del soggetto che ha inizialmente operato la originaria richiesta. Ovvero, chi ha presentato l’ISEE on line potrà presentare contestazione on line, chi lo ha fatto tramite CAF dovrà presentare la contestazione tramite CAF.
È importante sapere che la correzione del calcolo non avverrà automaticamente ad iniziativa dell’ INPS, ma dovrà essere l’interessato (direttamente o tramite CAF) che dovrà accedere alla rettifica attraverso la procedura di “contestazione”. È questa l’unica maniera per non vedersi conteggiata la indennità di accompagnamento.
Per coloro che sono stati esclusi dall’accesso alle prestazioni ed ai servizi a causa della precedente formulazione dell’ISEE, o che non hanno fatto domanda perché, allo stato, non avrebbero ottenuto la prestazione o il servizio, è in corso un approfondimento per valutare ogni conseguenza anche di tipo risarcitoria o indennitaria.