NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Definizioni

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perchè su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.

Tipologie di cookie

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie:

- Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

- Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere cosè il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). Il presente sito non utilizza cookie di profilazione.

Cookie di "terze parti"

Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Google+ o LinkedIn, oppure sistemi di visualizzazione di contenuti multimediali embedded (integrati) come ad esempio Youtube, Flikr. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 
Youtube\Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Youtube\Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 
Pinterest informativa\configurazione https://about.pinterest.com/it/privacy-policy 
Flikr\Yahoo informativa http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html 
Flikr\Yahoo (configurazione) http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html

Cookie analytics

WebTrends

Al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito ci si avvale di un prodotto di mercato di analisi statistica per la rilevazione degli accessi al sito. Esso può ricorrere all'utilizzo di cookies, permanenti e non, allo scopo di raccogliere informazioni statistiche e sui "visitatori unici" del sito. I cookies, definiti come "Unique Visitor Cookies", contengono un codice alfanumerico che identifica i computer di navigazione, senza tuttavia alcuna raccolta di dati personali.

Google Analytics

Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Tali cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Durata dei cookie

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione dell'eventuale comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Gestione dei cookie

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere l'utilizzo ottimale del sito. 
La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti". A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su come impostare le regole di gestione dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi relativi ai principali browser:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Il responsabile del trattamento dei dati è A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili per qualsiasi informazione inviare una mail a webmaster@anmic.it

 

BANNER SERVIZIO CIVILE 2


Nuove Opportunità per il  Servizio Civile Nazionale ANMIC Leggi

ANMIC 24 con trasparenza small

A A A

Diritto di voto

La partecipazione alla vita politica e pubblica, affermata in modo solenne dalla Costituzione  quale diritto fondamentale del Cittadino, ha trovato una sua esplicitazione per quanto attiene i soggetti disabili nell’art. 29 della Convezione ONU sui diritti civili delle persone con disabilità.

La necessità di assicurare ai disabili la effettiva partecipazione al voto e alla vita politica, di promuovere procedure e strutture che ne facilitino l’esercizio costituiscono imperativi  per gli Stati sottoscrittori.

Il Parlamento italiano con legge 7 maggio 2009, n. 46 ha previsto che:

  1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano con condizione di dipendere continuamente da apparecchiature elettroniche, sono ammessi al voto nelle predette dimore;
  2. a tal fine gli elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, una specifica richiesta al Sindaco del Comune in cui risiedono, con allegato un certificato medico ASL, che provvede di conseguenza;
  3. il voto viene raccolto, durante lo svolgimento generale delle operazioni elettorali, dal Presidente del seggio con l’assistenza di uno scrutatore;
  4. le disposizioni della legge n. 46/2009 si applicano ad ogni tipologia di elezione sia politica che amministrativa.


 

LA CONVENZIONE O.N.U. SUL DIRITTO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti politici e l’opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l’opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l’altro :

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

 (ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausilii appropriati;

 (iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.

 b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

 (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici; 21

 (ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

LEGGE 7 maggio 2009, n. 46

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. (09G0054)(GU n.105 del 8-5-2009 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2009

Art. 1.

1.All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli elettori affetti da gravissime infermita', tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita', nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»; d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»; e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, puo', con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»; f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e' aumentato a quattro.».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Prossimi eventi Anmic

 

 

 

 




 

Galleria fotografica

PUZZLE ANMIC NUOVO2

 
 

tempi nuovi

banner anmic

2 spazio pubb disponibile


BANNER SPONSOR 2


BANNER NUMERO VERDE 2

BANNER CONVENZIONI 2


BANNER SITI DNTERESSE 2

BANNER SERVIZIO CIVILE 2