Agevolazioni e esenzioni fiscali
Le agevolazioni le esenzioni fiscali a favore dei disabili, istituite precedentemente al 2009, non hanno subito variazioni rilevanti.
Solo per segnalare qualche novità si rassegnano le seguenti precisazioni.
1.IMU
Ai sensi dell’articolo 13, comma 10, della legge n. 214/2011 il Parlamento ha conferito ai Comuni la possibilità di considerare le abitazioni dei soggetti disabili ricoverati nelle Residenze socio-assistenziali quali abitazioni principali con le relative agevolazioni.
Con la Circolare n. 3 del 2012, il Dipartimento delle finanze ha chiarito le novità introdotte per l’IMU per anziani e disabili residenti in istituti di ricovero.
Le nuove norme prevedono che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente.
Conseguentemente gli interessati avranno diritto alle deduzioni previste per l’abitazione principale.
Il dubbio se tali deduzioni dovessero ritenersi applicabili solo alla quota integrativa spettante ai Comuni e non alla quota riservata allo Stato è stato risolto nel senso che per legge le abitazioni in questione sono considerate abitazioni principali e come tale beneficiano per l’intero tributo delle relative agevolazioni.
Nessuna agevolazione o esenzione è prevista per le famiglie il cui nucleo familiare è composto anche da un portatore di handicap grave: allo stato esiste solo l’approvazione di un ordine del giorno della Camera dei Deputati che impegna il Governo a ridurre del 50% l’imposta relativa all’abitazione principale dove risiede un soggetto non autosufficiente.
2.Agevolazioni auto
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010, ha precisato che, ai fini del diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di autoveicoli, il requisito sanitario, oltre che essere provato dal verbale della Commissione medica di cui all’articolo 4 della legge n. 104/92 attestante lo stato di handicap grave, può essere giustificato da un certificato medico attestante lo stato di invalidità civile a condizione che lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0256)(GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2011
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Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
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10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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