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Congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità e congedo per cure per gli invalidi.

1.Premessa normativa.

Per effetto dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, permessi, aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati.

A tal fine il Governo è intervenuto sulla materia con un decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.

Il legislatore, comunque,  già con l’art. 24 della stessa legge n. 183/2010 aveva anticipato alcune norme di modifica della disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

Si tratta di un sistema complesso che è stato oggetto di interpretazioni da parte dell’INPS con le Circolari n. 155 del 3 dicembre 2010, n. 45 del 1° marzo 2011,  n. 32 del 6 marzo 2012 ,  n. 100 del 24 luglio 2012 e con il Messaggio n. 1740 del 25 gennaio 2011, nonché da parte del Dipartimento della Funzione pubblica con Circolare n. 13/2010 .

Sugli istituti era intervenuta in precedenza la Corte Costituzionale con diverse  sentenze che avevano anticipato alcuni profili della riforma.

2.Permessi per l’assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità.

2.1.Soggetti aventi diritto.

L’art. 24 della legge n. 183/2010 ha ridefinito la platea dei soggetti aventi diritto ai permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92.

In base al previgente dettato normativo, infatti, avevano diritto a fruire dei permessi in questione i lavoratori dipendenti , coniuge, parenti e affini di persona in situazioni di disabilità grave entro il terzo grado.

Le nuove disposizioni prevedono che il diritto ai permessi di cui alla legge n. 104/92 spetta oltre che al lavoratore in situazione di disabilità grave, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti, suocero, suocera, nuora, genero, cognati).

Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo grado delle persone da assistere (tali sono i bisnonni, gli zii, i nipoti figli di fratelli o sorelle, gli zii acquisiti, i  nipoti acquisiti).

Le eccezioni che consentono tale estensione sono indicate nell’art. 24 della legge n. 183/2010.

Si tratta delle ipotesi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

L’INPS e il Dipartimento della funzione pubblica hanno chiarito che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo con situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale o abbandoni risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità).

Per quanto attiene al concetto di patologie invalidanti che consentono l’estensione della fruibilità dei permessi ai parenti e affini entro il terzo grado, deve farsi  riferimento alle patologie indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale n. 178/2000. Si tratta delle patologie acute o croniche che determinano una temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastiche, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche, nonché delle patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali e delle patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione del familiare al trattamento sanitario.

Una situazione particolare, approfondita dall’INPS con la Circolare n. 100 del 24 luglio 2012, è quella relativa all’assistenza prestata nei confronti di un familiare disabile grave lavoratore.

Di norma, la fruizione dei permessi, in questo caso, coincide con l’assenza del disabile dal posto di lavoro.

Tuttavia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 30/2010, ha stabilito che il diritto alla fruizione dei benefici in argomento da parte del dipendente che assiste il familiare disabile non può essere escluso a priori nei casi in cui il disabile medesimo svolga nello stesso periodo attività lavorativa.

In questi casi, ai fini della concedibilità dei permessi, è necessario che l’interessato, mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, dichiari la necessità dell’assistenza con riferimento alle esigenze della vita quotidiana del disabile per le quali non sia strettamente necessaria la sua presenza fisica.

Nulla invece è innovato nelle ipotesi in cui i permessi siano fruiti per prestare assistenza ad un familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui lo stesso sia assente dal posto di lavoro per malattia, ferie, aspettative, in cui il dipendente che assiste non  deve produrre alcuna giustificazione dell’assenza.

2.2.Referente unico.

L’articolo 24 citato ha introdotto il principio secondo il quale i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.

In sostanza i tre giorni di permesso mensile non potranno essere fruiti alternativamente da più beneficiari.

Solo per i genitori di figli, anche adottivi, con disabilità grave è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente e sempre nel limite dei tre giorni.

2.3.Fruizione dei permessi: modalità.

Le modalità di fruizione dei permessi sono diverse a seconda dei soggetti interessati e possono raggrupparsi in tre aree distinte:

  1. il dipendente con disabilità grave può fruire, alternativamente in ogni mese, di due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese, di tre giorni interi di permesso al mese o di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative e frazionabili per un tempo pari o superiore ad una ora;
  2. i genitori che assistono figli di età inferiore a tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire, alternativamente,  di due ore di permesso giornaliero, di tre giorni di permesso al mese, del prolungamento del congedo parentale retribuito. I permessi lavorativi in questione possono essere fruiti da parenti e affini aventi diritto, in alternativa ai genitori e nel limite di tre giorni mensili;
  3. il dipendente che assiste il familiare in situazione di disabilità grave può fruire, alternativamente, di tre giorni interi di permessi al mese o di 18 ore mensili frazionabili per un tempo pari o superiori ad una ora.

Uno stesso dipendente può assistere più persone in situazione di disabilità grave.

Sulla materia è intervenuto l’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011 che ha precisato, restringendola, la platea dei beneficiari dei permessi per l’assistenza di più persone disabili in situazione di gravità.

Infatti, la norma prevede che il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, oppure entro il secondo, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Alle predette condizioni è possibile cumulare i permessi per assistere due parenti o affini di secondo grado. Il dipendente che fruisce dei benefici in argomento per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni esplicitate nella circolare INPS n. 45/2011, non può però chiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia all’utilizzo dei benefici già concessi.

2.4.Effetti dei permessi sul rapporto di lavoro e lavoro part-time.

Come già annunciato nei messaggi n. 36370/2004 e n. 610/2003, con la Circolare n. 45/2011 l’INPS ha ribadito che i permessi di cui trattasi, indipendentemente dalle modalità di fruizione, sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità nonché della corresponsione del compenso incentivante e se fruiti in modo da non comportare l’assenza per l’intera giornata, danno diritto all’attribuzione anche dei buoni pasto.

Per quanto attiene i rapporti di lavoro parziale, la disciplina è diversa a seconda che si tratti di part-time orizzontale o verticale e di permessi giornalieri o orari.

Secondo le indicazioni dell’INPS e del Dipartimento della funzione pubblica, per i dipendenti in regime di tempo parziale, i permessi posso essere fruiti con le seguenti modalità:

  1. part-time di tipo orizzontale.

I dipendenti disabili gravi con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali assicurino una prestazione lavorativa fino a 6 ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa, a 1 ora di permesso giornaliero, 3 giorni di permessi mensili, permessi orari mensili (18 ore) in misura corrispondente alla percentuale della prestazione lavorativa effettuata.

I dipendenti disabili gravi con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, che assicurino una prestazione lavorativa superiore a 6 ore giornaliere, hanno diritto alternativamente a  3 giorni di permesso mensile, a permessi orari mensili (18 ore), a 2 ore di permesso giornaliero. Per le persone dipendenti che prestano assistenza a disabili gravi valgono le stesse regole ad eccezione dell’ora o delle ore di permesso giornaliero che spettano in alternativa ai soli lavoratori disabili gravi.

  1. Part-time verticale.

Il part-time verticale può essere strutturato o con prestazione lavorativa concentrata in alcuni mesi con presenza dal lunedì al venerdì o con prestazione concentrata su alcune settimane del mese o alcuni giorni della settimana. Nel primo caso spettano i 3 giorni di permesso mensile o, in alternativa, i permessi orari di 18 ore per intero o 2 ore al giorno. Nel secondo caso spettano i 3 giorni di permesso mensile o in alternativa i permessi orari di 18 ore ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa nel mese di riferimento, o le 2 ore giornaliere.  Tale regole che valgono per i dipendenti disabili gravi si applicano anche ai dipendenti che assistono persone con disabilità grave ad eccezione del beneficio delle 2 ore giornaliere, previste solo per i lavoratori disabili gravi.

  1. Part-time misto.

Si tratta dell’ipotesi di combinazione verticale ed orizzontale con prestazione concentrata in alcuni giorni o settimane del mese, ad orario ridotto. In tale caso bisogna distinguere se la prestazione lavorativa supera o meno le 6 ore giornaliere. In tutti e due i casi, i 3 giorni di permesso mensile si riducono sulla base percentuale della componente verticale, mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore si riducono sulla base della percentuale della componente orizzontale. Per i permessi di 2 ore giornaliere previste per i soli dipendenti disabili gravi e non per i dipendenti che assistono persone con disabilità grave, restano per intero le 2 ore se la prestazione lavorativa è superiore alle 6 ore giornaliere e vengono ridotte ad 1 ora se inferiore.

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO PART TIME PERMESSI ORARI DIPENDENTE DISABILE (2 ORE) PERMESSI GIORNALIERI ED ORARI – 3 GG  O 18 ORE MENSILI -  DIPENDENTE DISABILE O  DIPENDENTE CHE PRESTA ASSISTENZA.

Part time  orizzontale

Fino a 6 ore di prestazione lavorativa : ridotto a 1 ora

Oltre  6 ore di prestazione lav. intero, 2 ore

I tre gg di permesso mensile spettano per intero, mentre, in alternativa,  i permessi orari di 18 ore sono ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa.

Per  es. nel caso di  percentuale pari al 75%  (5 ore e24 m al giorno) spettano: 3gg  oppure il 75% di 18 ore  corrispondenti a 13 ore e 30 minuti

Part time  verticale con prestazione lavorativa concentrata in alcuni mesi con presenza dal lunedì al venerdì   

Intero, 2 ore

I tre gg di permesso mensile o, in alternativa, i permessi orari di 18 ore, spettano per intero.

Per es. prestazione lavorativa prevista per sei mesi l’anno (consecutivi o non ): 3gg o 18 ore nel mese in cui viene resa la prestazione

Part time  verticale con prestazione concentrata su alcune settimane del mese o alcuni giorni della settimana

Intero, 2 ore

I tre gg di permesso mensile o in alternativa, i permessi orari di 18 ore, sono ridotti sulla base della percentuale di prestazione lavorativa nel mese di riferimento .

Es. 1. prestazione lavorativa nel mese pari al 50% (come nel caso di settimane alterne) :  1 giorno oppure 50% di 18 ore pari a 9 ore. 

Es.2 prestazione lavorativa nel mese pari al 40% (come nel caso di presenza 2gg a settimana): 1 giorno oppure il 40 % di 18 ore pari a  7 ore e12 m

Part time misto (combinazione di verticale ed orizzontale), con prestazione concentrata in alcuni giorni o settimane del mese, ad orario ridotto

Fino a 6 ore di prestazione lavorativa: ridotto a 1 ora

Oltre  6 ore di prestazione lavorativa: intero, 2 ore

I tre gg. di permesso mensile si riducono sulla base della percentuale della componente verticale, mentre, in alternativa, i permessi orari di 18 ore si riducono sulla base della percentuale della componente orizzontale.  

Per es. prestazione su 4 gg a settimana (componente  verticale 80%),  con orario ridotto a  5 ore al giorno  (componente orizzontale=69.49%),  si ha diritto all’80% di  3gg = 2 oppure al 69.49%. di 18 ore = 12 ore e 30 minuti

2.5.Modalità di richiesta dei permessi.

Il lavoratore dipendente che ha diritto di fruire dei permessi per l’assistenza a soggetti disabili gravi deve comunicare al responsabile della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, le modalità di fruizione dei permessi e ove possibile la loro programmazione.

In sostanza, il diritto al beneficio deve essere reso compatibile con le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Presupposto per l’ottenimento dei permessi di cui trattasi è il possesso della certificazione di persona con grave disabilità, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92.

Nel caso in cui il soggetto non ne disponga ma siano trascorsi novanta giorni o quindici per i malati oncologici dall’inoltro dell’istanza per il riconoscimento dell’handicap grave, è possibile utilizzare una certificazione provvisoria rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata specialista della patologia da cui è affetto il disabile.

Tale certificazione provvisoria cessa con il rilascio del certificato ex articolo 33, comma 3, legge n. 104/92.

Nel caso in cui la valutazione della Commissione risultasse diversa da quella emergente dalla certificazione provvisoria e tale da non  dare diritto al beneficio dei permessi, il dipendente che ne ha temporaneamente usufruito vedrà trasformati gli stessi in assenze ad altro titolo.

Per effetto dell’articolo 25 del decreto legge n.90/2014, la commissione adita deve pronunciarsi entro 45 giorni e non nei 90 come precedentemente previsti. Decorso tale termine l’accertamento dell’handicap potrà essere effettuato da un medico specialista della ASL di riferimento del richiedente. È stato previsto che la commissione possa rilasciare un certificato provvisorio già a fine visita che mantiene la sua validità fino alla emissione di quello definitivo. Tali semplificazioni, prima previste solo per i permessi lavorativi sono stati estesi anche ai congedi.

I verbali di cui alla legge n. 104/92, qualora siano soggetti a revisione, scadono nel termine fissato sempre che tempestivamente non si provveda ad attivare il procedimento sanitario di conferma.

Per i soggetti con sindrome di down o grandi invalidi di guerra sono previste disposizioni speciali che prevedono la non necessità del possesso del verbale di cui alla legge n. 104/92 per la fruibilità dei permessi.

Questi non sono concedibili se la persona con disabilità grave è ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubblico o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

La regola subisce delle deroghe nel caso di ricovero a tempo pieno di minore in situazione di disabilità grave per il quale sia attestato dai sanitari la necessità di assistenza da parte del genitore o familiare, nel caso di ricovero a tempo pieno di disabile grave in coma vigile o situazione terminale, nonché per le ipotesi di interruzione del ricovero per necessità del disabile di effettuare visite o terapie fuori della struttura che lo ospita a tempo pieno.

 L’art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011, ha introdotto l’obbligo per il dipendente, che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in Comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

Quindi, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.

Conseguentemente, in caso di uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, esibirà al datore di lavoro il titolo di viaggio.

Nel caso di utilizzo del mezzo privato esibirà  la ricevuta del pedaggio autostradale o la copia dell’estratto conto riassuntivo telepass o dovrà munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco. L’INPS ha precisato che è idonea a tal fine una attestazione rilasciata dal medico curante del disabile ovvero della struttura sanitaria presso la quale lo stesso è stato accompagnato dal familiare per effettuare accertamenti o terapie.

Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo.

 Con messaggio n. 1740 del 25 gennaio 2011 l’INPS, considerata l’innovazione della disciplina dell’istituto dei permessi per assistenza a disabili gravi, ha disposto un sistema di revisione attraverso il riesame delle domande per verificare la compatibilità con il nuovo assetto normativo.

L’INPS ha precisato che, nel caso in cui per il soggetto in situazione di handicap grave sia stata fissata una rivedibilità del giudizio medico legale e alla scadenza non vi sia ancora il nuovo verbale, il dipendente che fruisce già dei permessi può richiedere all’ufficio competente il proseguo del loro godimento, allegando alla domanda la copia dell’istanza di conferma del riconoscimento della condizione di disabilità grave presentata all’INPS.

Nel caso di successiva pronuncia favorevole sulla permanenza della disabilità grave, il lavoratore è obbligato a presentare copia del verbale all’Amministrazione.

In caso contrario, le assenze effettuate a titolo di permessi ex lege n. 104/92 dopo la scadenza del precedente verbale, verranno trasformate in ferie o imputate al giustificativo AMR.

3.Congedo parentale per i genitori del minore con disabilità grave.

L’art. 3 del decreto legislativo n. 119/2011 ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale.

La normativa precedente prevedeva il prolungamento fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Il citato articolo 3 stabilisce, invece, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di  gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione).

Il prolungamento del congedo parentale decorre a  partire dalla conclusione del periodo di normale  congedo parentale, teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

Ne deriva che i genitori  del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

I giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni.

Si ribadisce che i benefici di cui sopra possono essere fruiti alternativamente e non cumulativamente. Conseguentemente, alla luce delle disposizioni richiamate, l’INPS ha precisato che:

  1. nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio minore di tre anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti istituti:

-               due ore di permesso orario al giorno oppure un’ora di permesso al giorno per  ciascun genitore  per tutto il mese;

-               assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% nella misura massima di  36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario), da fruire entro gli otto anni di età del bambino;

-               uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili, tra entrambi i beneficiari (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di un giorno di permesso, il padre di due);

-               permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili totali (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di 10 ore, il padre di 8).

  1. nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio di età compresa tra i tre anni e gli otto anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti benefici:

-               assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% e nella misura massima di 36 mesi   (comprensivi del congedo parentale ordinario);

-               uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;

-               permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.

  1. nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio maggiore di otto anni:

-               uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;

-               permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.

4.Congedo straordinario

L’istituto del congedo straordinario ha subito modifiche sostanziali per effetto dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 119/2011.

Di seguito i punti salienti.

 4.1. Soggetti aventi diritto

La norma ridefinisce la platea dei destinatari del congedo straordinario recependo i contenuti delle sentenze della Corte costituzionale intervenute sulla normativa in materia (sentenze n. 233 del 16 giugno 2005, n. 158 del 18 aprile 2007, n. 19 del 26  gennaio 2009).

Innanzi tutto, viene stabilito un ordine dei soggetti aventi diritto al congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.

L’ordine è strutturato nel modo seguente:

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il  padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

In merito alle espressioni “mancanti” e “patologie invalidanti”, la Circolare INPS n. 155/2010 ha previsto che, per quanto concerne la “mancanza”, essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Ai fini dell’individuazione delle patologie invalidanti, deve essere fatto riferimento al decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, il cui contenuto è esplicitato in materia di permessi. 

Per quanto riguarda, infine, il concetto di convivenza l’interessato potrà dimostrarne la sussistenza o con il certificato di residenza anagrafica, o per la dimora temporanea, se diversa, attraverso una dichiarazione di responsabilità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare del 18 febbraio 2010 ha precisato che, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, si ritiene giusto ricondurre lo stesso a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo e cioè stesso numero civico anche se interni diversi.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013, ha riconosciuto il diritto dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi di persona disabile grave a poter usufruire del congedo straordinario biennale allorquando manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti gli altri soggetti cui la legge attribuisce tale diritto (coniuge convivente, padre o madre, figli conviventi, fratelli e sorelle conviventi).

La stessa Corte ha escluso, però, la spettanza del diritto ad altri parenti o affini conviventi diversi da quelli entro il terzo grado anche se questi risultassero mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Tale ulteriore principio nasce dalla considerazione fatta dal Giudice delle leggi che solo i parenti e affini entro il terzo grado sono stati considerati dal Legislatore come destinatari dei diritti ai permessi e non altri. Conseguentemente, per una ragione di simmetria, anche per i congedi straordinari il diritto può essere riconosciuto solo a parenti e affini entro il terzo grado.

Ulteriori estensioni rientrano nella discrezionalità del legislatore che, allo stato, non ha disposto in tal senso.

 4.2. Referente unico

L’istituto del “referente unico”,  già introdotto dall’art. 24 della legge n. 183/2010 per i permessi ex lege 104/92, è esteso anche al congedo straordinario.

In particolare è stato disposto che il congedo straordinario e i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.

Per i genitori di figli disabili gravi la norma, in deroga a tal principio, prevede la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

4. 3. Durata del congedo straordinario e misura della prestazione.

Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.

L’INPS e INPDAP (ora INPS) hanno chiarito che, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell’ambito massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, utilizzati i due anni per assistere un disabile grave, il beneficiario non potrà usufruire di un ulteriore congedo straordinario per altro figlio o parente in situazione di handicap grave.

In tale caso il congedo straordinario potrà essere fruito, oltre che dall’altro genitore, anche, nei casi previsti dalla legge, dal coniuge, dai figli o dai fratelli del soggetto con handicap grave.

Gli stessi Istituti hanno altresì chiarito che il congedo straordinario può essere frazionato fino ad una giornata intera, mentre non è ammesso il frazionamento ad ore.

Inoltre, tra un frazionamento e l’altro è necessaria la ripresa del lavoro.

Il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

L’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo fissato annualmente.

Ai sensi della normativa richiamata, la fruizione di un periodo di congedo straordinario  continuativo non superiore a sei mesi, matura il diritto a fruire  di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

Il comma 5-quinquies stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

L’INPS con Circolare n. 171 del 30 dicembre 2011ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le domande per il congedo straordinario possono essere inviate solo in via telematica sull’apposito sito dell’Istituto.

 5.Congedo per cure per gli invalidi

L’articolo 7 della del decreto legislativo n. 119/2011 ha previsto che i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in modo frazionato, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Tale congedo non rientra nel periodo di comporto e il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Il congedo in questione è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del lavoratore interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla infermità invalidante riconosciuta.

Il lavoratore è comunque tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.


LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

(GU n.262 del 9-11-2010 - Suppl. Ordinario n. 243 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2010

Art. 23

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate; d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalita' per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina; e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo puo' comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi. 3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita')

1.All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente"; b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato" sono sostituite dalle seguenti: "Il lavoratore di cui al comma 3" e le parole: "al proprio domicilio" sono sostituite dalle seguenti: "al domicilio della persona da assistere"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta' del bambino con handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese"; b) il comma 3 e' abrogato. 3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: "nonche'" fino a: "non convivente" sono soppresse. 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonche' nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivita' di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.  

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge  4  novembre  2010,  n.  183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in  materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)

 Vigente al: 6-4-2016 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro; Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge n. 183 del 2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati; Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del 2010; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita'; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Art. 2

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale

1.All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.»; b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso.

Art. 4

Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»; b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.»; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.». b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».

Art. 7

Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa. 4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Art. 8

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».

Art. 9

Disposizioni finali

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)(GU n.144 del 24-6-2014 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

Art. 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidita')

((01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o")). 1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: ", ((nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario)). La partecipazione del rappresentante ((di quest'ultima)) e' comunque a titolo gratuito". 2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.". 3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita la parola: "puo'". 4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque"; 2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151"; ((2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate")); b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta"; c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS .". 5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. 6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta'((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. ((6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )). 7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse. 8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo e' soppresso. 9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.". ((9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse)).

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