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Senza dubbio le specifiche misure previste dal legislatore per garantire ai soggetti diversamente abili la partecipazione ai concorsi rappresentano la declinazione in chiave sostanziale del principio di eguaglianza (art. 3 Cost., da leggere oggi anche alla luce dell’art. 21 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) nell’accesso ai pubblici uffici, espressamente previsto dall’art. 51, co. 1, Cost., da leggere in ideale collegamento con il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 97, co. 3, Cost. e all’art. 106, co. 1, Cost.

Purtroppo però, nel nostro Paese tra una legge e la sua applicazione corre tanta strada ed anche questo caso non fa eccezione.

Già all’inizio degli anni 2000 l’Anmic patrocinò il caso di una giovane architetta, affetta da tetra paresi spastica, che non potè partecipare al concorso pubblico per l’abilitazione all’insegnamento perché il Ministero non le aveva messo a disposizione in tempo utile ausili informatici e tempi aggiuntivi.

Il Tribunale di Pisa condannò il Ministero al risarcimento dei danni, ma l’architetta restò esclusa dall’accesso ai ruoli degli insegnanti.

Molti anni sono passati, ma anche in tempi più recenti la Pubblica Amministrazione ha mostrato di avere ben pochi riguardi per le persone con disabilità.

E’ di un paio di anni fa il caso di  un candidato al concorso per l’accesso alla carriera dei magistrati ordinari affetto da grave disabilità - che lo costringeva a sottoporsi a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore – che aveva presentato istanza al Ministero di giustizia al fine di ottenere lo svolgimento delle prove scritte in giorni non consecutivi.

Rigettata l’istanza, il Ministero con d.m. 7 marzo 2014 fissava il calendario d’esame in tre giorni consecutivi.

Il candidato provvedeva, pertanto, ad impugnare dinnanzi al Tar Lazio il decreto ministeriale de quo e ne richiedeva la sospensione in sede cautelare.

Con ordinanza collegiale n. 2563 del 2014, il giudice capitolino, in accoglimento dell’istanza del ricorrente, disponeva la sospensione.

Secondo il giudice capitolino, infatti, la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non poteva ritenersi in contrasto con nessuna disposizione precettiva di legge. Il r.d. 1860/1925 (e successive modificazioni e integrazioni) non impone, infatti, che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi.

Ma soprattutto le ragioni giustificatrici addotte dall’Amministrazione a fondamento della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), andavano considerate recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti.

A tre giorni di distanza, su ricorso del Ministero e sempre in sede cautelare, con decreto presidenziale emesso ai sensi dell’art. 56 c.p.a., la quarta sezione del Consiglio di Stato provvedeva a riformare l’ordinanza del Tar Lazio, ritenendo che l’amministrazione aveva pienamente rispettato il dettato dell’art. 16, concedendo al candidato tempi aggiuntivi e che la richiesta del candidato era stata eccessivarispetto alla situazione sanitaria esistente, in quanto il trattamento necessario era agevolmente affrontabile, mediante il ricorso alle strutture sanitarie esistenti in Roma che, tra l’altro, operavano anche in orari serali del tutto compatibili con lo svolgimento delle prove in esame.

Onestamente una  decisione di tal fatta lascia interdetti.

Ed infatti la Corte Europea, di fronte alle numerose sentenze di questo tipo e ai molteplici casi di discriminazione sollevati dai candidati disabili ai pubblici concorsi, dopo una lunga disamina della legislazione italiana, ha statuito che :

         "Emerge da quanto precede che la legislazione italiana, anche se valutata nel suo complesso, non impone all’insieme dei datori di lavoro l’obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell’articolo 5 della direttiva 2000/78.

 Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78.  E per questo è stata condannata alle spese".

Sarà stato un monito efficace? Non resta che aspettare e vedere

INDIETRO BLU

Provvidenze economiche a favore degli invalidi civili: assegno mensile, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza.

Premessa

Gli istituti in questione nel corso di questo quinquennio non hanno subito modifiche sostanziali da un punto di vista legislativo se si eccettua la definitiva introduzione del principio della valutazione del solo reddito del beneficiario ai fini della concessione della pensione di inabilità 100% e l’intervento della Corte Costituzionale in materia di estensione dell’indennità di accompagnamento agli extra comunitari.

Novità ulteriori hanno riguardato sia i presupposti di calcolo reddituale per le pensioni di inabilità e l’assegno mensile di invalidità civile sia le linee guida dettate dall’INPS in materia di individuazione dei presupposti medico-legali dell’indennità di accompagnamento nonché del presupposto del cosiddetto “mancato ricovero”.

1.Requisito reddituale delle pensioni di inabilità totale 100%. Indennità di frequenza e indennità di accompagnamento al compimento del 18° anno di età.

Dopo alcune sentenze della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Sez. lavoro n. 4677/2011), con circolare n. 149 del 28 dicembre 2012, l’INPS ha dettato disposizioni ai propri uffici periferici affinchè, a partire dal 1° gennaio 2013 ai fini della concessione della pensione di inabilità totale per gli invalidi civili, nel limite di reddito fosse computato sia quello del beneficiario che del coniuge.

A seguito delle posizioni assunte dalle Associazioni di categoria, l’Istituto, con messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013, era ritornato sui propri passi, ribadendo il criterio da sempre seguito del computo del solo reddito del beneficiario.

Il legislatore è intervenuto sulla questione con l’articolo 10 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito nella legge n. 99 del 9 agosto 2013.

Col quinto comma del citato articolo è stato disposto che: “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

Al comma successivo è stato precisato che tale disposizione “…si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”.

L’articolo 25 del decreto legge n. 90/2014, ai commi 5 e 6 ha dettato particolari disposizioni in materia di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza.

Come è noto, fino ad oggi, un minore titolare di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età doveva sottoporsi, a domanda, ad una nuova valutazione dell’invalidità. In mancanza subiva la revoca dell’indennità e non otteneva il beneficio della pensione che gli sarebbe spettata come maggiorenne.

Il sesto comma della legge citata prevede che il minore titolare dell’indennità di accompagnamento, al compimento del 18° anno di età, continua a godere della stessa nonché acquisisce il diritto alla pensione di inabilità totale su semplice presentazione di domanda in via amministrativa e senza sostenere una nuova visita.

Per i minori, titolari di indennità di frequenza, il quinto comma prevede che, previa presentazione di domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, gli stessi ottengono in via provvisoria, a partire dal 18° anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (assegno o pensione). Al raggiungimento della maggiore età saranno sottoposti ad accertamento sanitario per la verifica della sussistenza delle condizioni per continuare a beneficiare delle pensioni, dell’assegno ed eventualmente dell’indennità di accompagnamento spettanti.

L’INPS, con circolare n. 10 del 23/01/2015, ha dettato disposizioni interpretative ed organizzative delle norme introdotte dalla legge n. 114/2014 (decreto semplificazioni).

2.Disabili extra comunitari, indennità di accompagnamento, pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità civile

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 15 marzo 2013, è intervenuta per dichiarare nuovamente l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80 comma 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina il diritto alla indennità di accompagnamento del figlio minore o all’indennità di accompagnamento di persona maggiorenne al possesso della carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Dice la Corte che “in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti, vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quindi, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza alle famiglie – tutti di rilievo Costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’articolo 2 della Costituzione – al lume, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presiedono – e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo …… nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato e in modo non episodico, come nei casi di specie. La normativa impugnata deve, pertanto, essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno – ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dalla indennità di accompagnamento ….”.

La sentenza in questione fa seguito ad altre già emanate in termini di accesso a prestazioni di assistenza sociale per i cittadini extracomunitari e in particolare alla n. 187/2010, n. 11 del 2009 e n. 324 del 2011 in cui è stato affermato il principio del diritto alla pensione di inabilità e all’assegno ordinario di invalidità civile per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti anche se sprovvisti del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

In tali decisioni, secondo la Corte, è manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza sul territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un determinato reddito.

3.Nuovi criteri di computo del reddito per assegno mensile e pensione di inabilità

Con l’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il Parlamento ha dettato disposizioni relative alle modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito.

I criteri applicativi e le disposizioni operative sono contenute nel messaggio INPS n. 66171/2009 e nella circolare dell’Istituto n. 62 del 22 aprile 2009. Secondo tali disposizioni per gli assegni e le pensioni di invalidità civile, in sede di prima liquidazione, deve essere considerato il reddito dell’anno in corso, dichiarato dall’interessato in via presuntiva e cioè il reddito relativo all’anno solare nel quale cade la decorrenza di suddetti benefici.

Tale reddito presuntivo è sottoposto a verifica sulla base della dichiarazione, che l’interessato deve comunicare all’INPS entro il 30 giugno di ciascun anno, relativa ai redditi effettivamente percepiti nell’anno precedente.

Tale comunicazione rileva sia ai fini dell’accertamento dell’effettivo diritto a ricevere la pensione o l’assegno corrisposto nell’anno di decorrenza della prestazione e fino al 30 giugno dell’anno successivo, sia ai fini dell’accertamento del diritto alle medesime prestazioni economiche per il periodo dal 1° luglio (successivo alla dichiarazione all’INPS del 30 giugno) al 30 giugno dell’anno successivo.

In caso di mancata presentazione del modello entro il termine del 30 giugno, l’INPS provvede ad inviare, mediante lettera raccomandata A.R., un sollecito di adempimento dell’obbligo o di comunicazione. Se l’interessato non adempie entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, la corresponsione della prestazione è sospesa a decorrere dal rateo di ottobre.

Se invece la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno dell’anno seguente, la prestazione economica è ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, ovviamente sussistendone i presupposti reddituali.

Nel caso di presentazione delle dichiarazione oltre il 30 giugno dell’anno successivo, la prestazione è erogata previa verifica della sussistenza del diritto e senza corresponsione degli arretrati.

4.Nuovi criteri interpretativi dei presupposti della indennità di accompagnamento

4.1.I presupposti medico-legali.

Con la nota interna del 20 settembre 2010 il Coordinamento generale medico legale dell’INPS è intervenuto a precisare, in modo restrittivo, i presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Questo il quadro delineato: “l’indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui confronti sia accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…. (al fine di individuare tali concetti) è opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l’impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell’aiuto dell’accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all’indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio. Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell’espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare. Il prendere in considerazione le attività extradomiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l’ambito medico legale. Si ricorda che il dettato legislativo prevede la necessità di una assistenza continuativa da parte di terzi per il concretizzarsi del requisito medico legale; si intende che la dizione “continuativa” rimanda ad una assistenza che si esplica nell’arco della intera giornata e non solo in saltuari momenti. In analogia a quanto precisato per l’impossibilità alla deambulazione autonoma, l’impossibilità dell’espletamento autonomo degli atti quotidiani della vita rimanda a condizioni cliniche non dinamiche, non suscettibili di miglioramenti terapeutici o di tipo riabilitativo e, quindi, irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio; in tal senso la prescrizione di terapie che prevedano un termine temporale configura, per lo più, un contesto clinico mutevole le cui ripercussioni funzionali non possono definirsi “permanenti”.

Utile punto di riferimento sono le scale ADL (specialmente nell’indicare le funzioni basali da prendere in considerazione: lavarsi, vestirsi, spostarsi, continenza sfinterica e autonomia in toilette, alimentazione) e IADL (enfatizzando le funzioni più elementari quali l’assunzione dei farmaci e la preparazione dei pasti) rifuggendo però da schematismi. Si ricorda, infatti, che i suddetti strumenti nascono in ambiente fisiatrico e derivano, oltre che da una attenta raccolta anamnestica, anche da una diretta e prolungata osservazione. Suscita perplessità, dal punto di vista medico legale, la traslazione tout court di punteggi di non autosufficienza, ottenuti semplicemente con il colloquio anamnestico e non corroborati da adeguata documentazione clinico-strumentale, in indennità di accompagnamento. A tal proposito sembrano di maggiore affidabilità strumenti quali l’indice di Barthel o l’indice di Katz utilizzati in ambiente fisiatrico. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la valutazione dei decadimenti cognitivi, laddove vengano tradotti meccanicamente in giudizi medico legali punteggi ottenuti mediante MMSE. In ambito clinico e successivamente in ambito medico legale, una diagnosi di decadimento cognitivo e la relativa stadi azione comportano, al di là dei casi conclamati, una attenta  indagine supportata da moderni strumenti scientifici (quali indagini neuro radiologiche, batteria di test neuropsicologici standardizzati, Pet…). Sembra opportuno in questi casi ricorrere a competenze specialistiche appropriate da identificare, a nostro avviso, in quelle neurologiche o neuropsicologiche. Un richiamo al necessario rigore medico legale è indispensabile, visti i profili di responsabilità del medico citati in premessa, per le malattie psichiatriche. L’ambito psichiatrico comporta, infatti, numerose difficoltà; ad esempio la non ancora raggiunta uniformità di linguaggio circa le diagnosi, l’uso di termini desuete nella tabella del D.M. 5 febbraio 1992, la frequente  ambiguità della documentazione clinica allegata. Sarà cura del medico attenersi strettamente all’obiettività rilevata, con l’eventuale ausilio specialistico, avvalendosi delle informazioni attendibili ottenute circa la terapia in atto, il livello di funzionamento globale così come delineato nella scala del DSM IV, la testistica modernamente accreditata.”

Di particolare interessa è la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25255/2014 sull’indennità di accompagnamento per i disabili psichici.

Dopo una interessante ricostruzione della giurisprudenza di legittimità sul tema, la Corte così conclude: “in siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nel’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l’incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro accadimento attestare di per se la necessità di una effettiva assistenza giornaliera) Cas. 11/09/2003 n. 13362”.

4.2.Indennità di accompagnamento e ricovero in istituto.

L’INPS con il messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011 è intervenuto sull’istituto del “non ricovero in istituti” del disabile grave ai fini della erogazione della indennità di accompagnamento.

Di seguito i punti affrontati e le soluzioni offerte.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.

Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti,  con retta o mantenimento a totale  carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.

Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico.

In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale.

Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero. 

Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica

Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile.

Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.

Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia  o che necessitano di un periodo di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso.

Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare.

La degenza in Hospice, per il cittadino  è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.

Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.

Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di  accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che  hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto. 


DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123) (GU n.150 del 28-6-2013 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).

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Art. 10

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione. 2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni." ((2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la "Quota A" del Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, annesso al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. L'ammontare del contributo e le modalita' del versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente di cui al primo periodo, tenendo conto della capacita' reddituale degli interessati. Per le finalita' di cui al presente comma, l'ente puo' favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita' di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attivita' ai fini delle conseguenti regolazioni contabili. 4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte». 6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita' in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5. 7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: "diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale" sono inserite le seguenti: ", delle politiche sociali e per le non autosufficienze". 7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)(GU n.144 del 24-6-2014 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

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Art. 25

(Semplificazione per i soggetti con invalidita')

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5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. 6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta'((...)) le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. ((6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )).

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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.(GU n.304 del 31-12-2008 )

note:Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).

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Art. 35

Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche

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8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.

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INDIETRO BLU

In seguito alla nota sentenza del Consiglio di Stato intervenuto per dichiarare che non sono da considerare nel conteggio dell’ISEE le provvidenze ed i benefici economici erogati dallo Stato per compensare la condizione di disabilità (l’indennità di accompagnamento, la pensione e l’assegno di invalidità civile e le altre indennità compensative della situazione di disabilità) si comunica che l’INPS ha adeguato i programmi e le procedure per adempiere alle nuove prescrizioni.

La correzione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) che da accesso alla formulazione dell’ISEE, va fatta tenendo conto del soggetto che ha inizialmente operato la originaria richiesta. Ovvero, chi ha presentato l’ISEE on line potrà presentare contestazione on line, chi lo ha fatto tramite CAF dovrà presentare la contestazione tramite CAF.

È importante sapere che la correzione del calcolo non avverrà automaticamente ad iniziativa dell’ INPS, ma dovrà essere l’interessato (direttamente o tramite CAF) che dovrà accedere alla rettifica attraverso la procedura di “contestazione”. È questa l’unica maniera per non vedersi conteggiata la indennità di accompagnamento.

Per coloro che sono stati esclusi dall’accesso alle prestazioni ed ai servizi a causa della precedente formulazione dell’ISEE, o che non hanno fatto domanda perché, allo stato, non avrebbero ottenuto la prestazione o il servizio, è in corso un approfondimento per  valutare ogni conseguenza anche di tipo risarcitoria o indennitaria.

 

<----indietro

Il nuovo sistema di tutela giudiziaria.

Premessa

Il contenzioso assistenziale in materia di invalidità civile ha subito  una radicale trasformazione per effetto dell’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito  con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011.

Tale norma, con l’introduzione dell’art. 445-bis del codice di procedura civile, ha ridisciplinato i procedimenti di tutela giudiziaria in materia di invalidità civile, cecità, sordità, nonché di assegni e pensioni di invalidità contributiva di cui alla legge n. 222/84.

Le nuove disposizioni riguardano tutti i procedimenti giudiziari avviati a partire dal 1° gennaio 2012, mentre per quelli in corso continuano ad applicarsi le vecchie norme, compresa la possibilità di proporre appello.

L’INPS ha dettato disposizioni interpretative con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2011.

1.Accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

L’articolo 445-bis  del codice di procedura civile dispone che il soggetto interessato, per poter tutelare in via giudiziaria i propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/84, deve depositare nella Cancelleria del Tribunale Civile – sez. lavoro, esistente nel Circondario in cui risiede una richiesta di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie presupposte alla pretesa che intende far valere innanzi al Giudice. Per il deposito deve essere rispettato il termine di decadenza di sei mesi dalla notifica del verbale di accertamento dell’invalidità civile.

La presentazione del ricorso interrompe sia i termini prescrizionali che quelli decadenziali previsti dalle norme vigenti.

La proposizione del ricorso ordinario senza il preventivo accertamento tecnico preventivo o senza che questo sia concluso può essere rilevata dal Giudice d’ufficio con conseguente assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico preventivo o per il suo completamento.

A seguito della presentazione della richiesta, il Giudice, ai sensi dell’art. 696 bis del codice di procedura civile, fissa l’udienza di comparizione disponendone la notifica all’INPS.

All’udienza il Giudice nomina il Consulente tecnico d’ufficio, conferendogli l’incarico di espletare la visita medica. Il consulente deve inviare, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, opportuna comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o ad un suo delegato. Il CTU deve fornire la prova dell’invio della comunicazione a pena di nullità.

L’INPS partecipa con un proprio medico legale alla visita. Parimenti il ricorrente, che deve ricevere la comunicazione dell’accertamento nel domicilio eletto presso il suo difensore, può farsi

assistere da un medico di fiducia.

Il CTU, dopo l’espletamento della visita e l’eventuale acquisizione di documentazione medica, ai sensi dell’articolo 195, terzo comma, del codice di procedura civile, trasmette la relazione alle parti nel termine indicato dal Giudice. Con la stessa ordinanza il Giudice  fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al Consulente le proprie osservazioni e il termine entro il quale il Consulente d’ufficio deve depositare  in Cancelleria la relazione unitamente alle osservazioni delle parti e alla valutazione delle stesse.

Terminate le operazioni peritali, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a 30 giorni  entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio.

In caso di contestazione, la parte che l’ha effettuato deve depositare nella Cancelleria del Tribunale in cui è stata presentata la richiesta di accertamento tecnico preventivo, entro trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo di merito, specificando i motivi della contestazione a pena di inammissibilità.

Nel caso in cui nessuna delle parti presenti contestazioni, il Giudice con decreto pronunciato fuori udienza, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per il deposito della dichiarazione di dissenso, omologa l’accertamento tecnico secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulla spese.

Nulla esclude che il Giudice possa disporre il rinnovo della perizia ai sensi dell’articolo 196 del codice di procedura civile.

Il decreto, che non è impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di esito favorevole e sulla base della verifica della sussistenza degli altri presupposti di legge, provvedono al pagamento delle spettanze economiche entro 120 giorni dalla notifica.

Nel caso di ritenuta insussistenza dei presupposti diversi da quello sanitario, l’INPS è tenuto a comunicare all’interessato i motivi del rigetto.

Avverso il relativo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le regole ordinarie del processo in materia di assistenza e previdenza.

Nel caso di impugnativa dell’accertamento tecnico preventivo il relativo procedimento seguirà il rito del lavoro: il Giudice potrà disporre o negare una nuova perizia.

A conclusione del giudizio il Giudice pronuncia sentenza che, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera f, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non è appellabile.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6085/2014, ha deciso che contro il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario è ammesso ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, limitatamente alla statuizione sulle spese legali e di C.T.U..

Laddove si versi nell’ipotesi di contestazione di requisiti diversi da quello sanitario avverso la decisione di primo grado è ammissibile l’appello e il ricorso per Cassazione, secondo i principi generali sul processo del lavoro.

Lo stesso Giudice di legittimità ha ritenuto che: “il Giudice adito con l’istanza per ATP null’altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l’ATP come fase preliminare in cui passare necessariamente, quali che siano gli ostacoli che, nella singola fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta.

Le disposizioni di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile vanno integrate con le norme introdotte dall’articolo 10 della legge n. 248/2005, come modificata dall’articolo 20 della legge n. 102/2009, in materia di legittimazione passiva dell’INPS nei giudizi di invalidità civile, di notifica degli atti processuali e di rappresentanza dell’Istituto in giudizio.

L’articolo 37 della legge n. 111/2011 ha riordinato il regime delle spese processuali anche in materia di cause previdenziali e assistenziali, prevedendo un contributo di 37 euro per i ricorrenti il cui nucleo familiare possiede un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a tre volte l’ammontare di quello fissato per l’ammissione al gratuito patrocinio.

Per i ricorsi per Cassazione la norma fa rinvio alle disposizioni che fissano l’ammontare del contributo sulla base del valore della causa.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 28 ottobre 2014, ha dichiarato la legittimità dell’articolo 445 bis c.p.c. .


Codice di procedura civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 ottobre 1940, n. 253
Codice di procedura civile [approvato con R.D. 28.10.1940, n. 1443]

LIBRO SECONDO. Del processo di cognizione - TITOLO QUARTO. Norme per le controversie in materia di lavoro - CAPO SECONDO. Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

ARTICOLO 445 BIS 
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario  in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234)(GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011.

….omissis….

Art. 27

Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

….omissis….

f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile».

….omissis….

 

 

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.(GU n.230 del 3-10-2005 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).

….omissis….

Art. 10

Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidita' civile e certificazione di regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire. 3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S. 4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S. 6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S., ((con esclusione del giudizio di cassazione)), e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. 6-bis.Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS. 7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. (6)

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AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 01, comma 16) che, ai fini della regolarita' contributiva, le disposizioni contenute nel comma 7 del presente articolo sono sospese fino al 31 luglio 2006.

….omissis….

 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)(GU n.155 del 6-7-2011 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).

….omissis….

Art. 37

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della natura e del valore della stessa. 2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b). 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori. 6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; b) all'articolo 9: 1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario"; 2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1."; c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»; e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»; h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»; i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»; l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»; m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»; n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»; o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.»; p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »; q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'."; r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»; s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente: "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800; (21) d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000; (21) e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. I predetti importi sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; (21) t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente: "6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito."; v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo: 1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la seguente "e"; 2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario"; z) all'articolo 131, comma 2: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"; 2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; aa) all'articolo 158, comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario"; 2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse; bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e' sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario"; cc) l'articolo 260 e' abrogato. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". 9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato. 10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r), 7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalita' di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il ((30 aprile 2015)), nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria. 11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa. 12.Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al cinque per cento. 13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato. 15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate. 16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente. 17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento. 18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse; 2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse. b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia". 19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67. 20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011. 21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

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AGGIORNAMENTO (21) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 29) che "Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

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