PRESTAZIONI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ E SORDITÀ. NON COMPUTABILITÀ DEL REDDITO DELLA CASA DI ABITAZIONE.
Si comunica alle SS.LL. che l’INPS, con circolare n. 74 del 21 aprile 2017 – richiamando un oramai consolidato orientamento della Cassazione – ha chiarito che dal 1 gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione è escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
In tal senso sono state date le direttive alle sedi periferiche dell’Istituto.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Nazaro PAGANO