MESSAGGIO INPS N. 3114/2018 – MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL’ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92 E DEL CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ARTICOLO 42 DLGS N. 151/2001.
L’INPS, con il Messaggio in oggetto, ha dettato alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 per il “lavoro a turno” e in corrispondenza di turni a cavallo di due giorni solari e durante giornate festive, in casi di rapporto di lavoro part-time e di cumulo del congedo straordinario con i permessi di cui alla legge n. 104/92.
A) Permessi in corrispondenza di “lavori a turno”.
L’INPS ha innanzitutto chiarito che per lavoro a turno si intende una organizzazione del lavoro diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.
Nel lavoro a turno si verifica che più lavoratori sono occupati negli stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo, anche rotativo.
Lo stesso può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro durante le giornate festive (domenica compresa).
Ora, siccome l’articolo 33, comma 3 della legge n. 104/92 prevede la fruizione di “a giornata” dei permessi, ne deriva che questi possono coincidere anche con la giornata festiva o i turni notturni.
In quest’ultimo caso, se il lavoro si svolge a cavallo di due giorni solari, l’intero turno va considerato pari ad un solo giorno di permesso.
B) Rapporti di lavoro part-time e permessi legge n. 104/92.
L’articolo 7 del dlgs n. 81/2015 dispone che “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”.
In conseguenza, in caso di part-time verticale o misto, il riproporzionamento avviene applicando la seguente formula:
orario medio settimanale eseguibile dal lavoratore part-time |
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X 3 giorni di permesso teorici |
orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno |
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Nessun riproporzionamento deve essere effettuato in caso di part-time orizzontale: la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
C) Part-time e frazionabilità in ore dei permessi di cui alla legge n. 104/92.
Nel caso di frazionabilità in ore dei permessi, la quantificazione deve avvenire applicando la seguente formula:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time |
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X 3 giorni di permesso teorici |
numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno |
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D) Cumulo tra congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 dlgs n. 151/2001 e permessi legge 104/92.
Nello stesso mese è possibile cumulare il congedo e i permessi, purché in giorni diversi.
Il cumulo può avvenire senza necessità di ripresa lavorativa.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso è da intendersi a sua volta come alternativa e non cumulativa nello stesso mese.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Nazaro PAGANO