Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, lo Stato è intervenuto a dettare numerose norme a tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Di seguito alcuni degli interventi di maggiore rilievo:
- APE Sociale: si tratta di una indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici a favore di soggetti che si trovano in determinate condizioni.
Per quanto di interesse, possono beneficiare della previsione normativa: a) i soggetti con età anagrafica minima di 63 anni che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con un handicap grave e siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) i soggetti con riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% , in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Condizione per l’erogazione è la cessazione, volontaria e non, dall’attività lavorativa, mentre per quanto riguarda la misura dell’indennità, la stessa non può superare i 1500 euro mensili.
Si tratta, comunque di una misura sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e vincolata a determinati limiti annuali di spesa fissati dal legislatore;
- Ottava salvaguardia: si tratta della previsione del pensionamento a richiesta utilizzando le regole in vigore fino al 2011, in particolare per i lavoratori che, a tale data, erano in congedo per assistere figli con disabilità grave;
- Riduzione del requisito contributivo: a decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo di cui all’art. 24, comma 10, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito nella legge n. 214/2011 è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13, art. 1, della legge n. 335/95 e, in particolare, dei lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o i parenti entro il primo grado conviventi con handicap grave o siano invalidi civili con percentuale superiore o uguale al 74%;
- Fondo per il diritto al lavoro dei disabili: la legge ha disposto la riattribuzione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse alle stesse trasferite e non utilizzate per il finanziamento degli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015;
- Fondo per la non autosufficienza: la legge di bilancio per il 2017 ha elevato il Fondo per la non autosufficienza di 50 milioni di euro, portandolo da 400 a 450 (poi ulteriormente aumentato di altri 50 milioni di euro con successivo decreto legge n. 243/2016, in fase di conversione). È stato altresì previsto l’inserimento delle persone affette da morbo di Alzheimer nel sistema di riparto del citato Fondo.