La riforma dell’ISEE
L’8 febbraio 2014, è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha ridisciplinato l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che costituisce lo strumento per individuare a quali cittadini applicare condizioni agevolate per l’accesso a determinati servizi, quali asili nido, mense scolastiche, assegno per il nucleo familiare, nonché alle prestazioni socio-sanitarie, all’assistenza domiciliare per i disabili gravi, all’assistenza presso strutture sanitarie per i non autosufficienti.
Entro il 9 maggio 2014 dovrà essere pubblicato il nuovo formato della dichiarazione unica sostitutiva (DSU) cioè il documento che il richiedente dovrà pubblicare e consegnare per ottenere l’indicatore. A partire da tale data gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate avranno 30 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni. Conseguentemente a partire dall’8 giugno 2014 il nuovo sistema sarà pienamente operativo, sostituendo quello in vigore dal 1998, disciplinato dal D.L.G.S. 109/98.
L’intento dichiarato del legislatore è stato quello di garantire una maggiore equità sociale, contrastare gli abusi, individuando la vera situazione di disagio, evitando di erogare prestazioni gratuite o agevolate ai non aventi diritto.
A tal fine è stata prevista la diminuzione del numero di informazioni da assumere con autodichiarazione e l’acquisizione di dati direttamente dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS.
A quest’ultimo è stato affidato il sistema di controlli sulle effettività e veridicità delle dichiarazioni rese.
Le norme del DPCM n. 159/2013 risultano estremamente complesse e di non facile applicazione.
Di seguito una sintesi degli aspetti essenziali della riforma.
1.Nozione di ISEE.
Secondo l’articolo 2 del citato decreto n. 159/2013, l’ISEE costituisce lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
Le prestazioni concesse sulla base di tale indicatore costituisco livelli essenziali di servizi.
Alle Regioni è affidata la potestà di fissare ulteriori criteri selettivi ai fini dell’accesso ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.
L’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente ed è determinato quale rapporto tra la somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% di quella patrimoniale con il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
Ai fini del calcolo deve essere compilata una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in cui dovranno essere raccolte informazioni dichiarate dal richiedente oltre a quelle già in possesso dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
I criteri di determinazione dell’ISEE dettati in materia di prestazioni sociali agevolate subiscono delle variazioni specifiche nelle ipotesi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie, di prestazioni rivolte ai minori, di prestazioni per il diritto allo studio universitario.