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La riforma dell’ISEE

L’8 febbraio 2014, è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha ridisciplinato l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che costituisce lo strumento per individuare a quali cittadini applicare condizioni agevolate per l’accesso a determinati servizi, quali asili nido, mense scolastiche, assegno per il nucleo familiare, nonché alle prestazioni socio-sanitarie, all’assistenza domiciliare per i disabili gravi, all’assistenza presso strutture  sanitarie per i non autosufficienti.

Entro il 9 maggio 2014 dovrà essere pubblicato il nuovo formato della dichiarazione unica sostitutiva (DSU) cioè il documento che il richiedente dovrà pubblicare e consegnare per ottenere l’indicatore. A partire da tale data gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate avranno 30 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni. Conseguentemente a partire dall’8 giugno 2014 il nuovo sistema sarà pienamente operativo, sostituendo quello in vigore dal 1998, disciplinato dal D.L.G.S. 109/98.

L’intento dichiarato del legislatore è stato quello di garantire una maggiore equità sociale, contrastare gli abusi, individuando la vera situazione di disagio, evitando di erogare prestazioni gratuite o agevolate ai non aventi diritto.

A tal fine è stata prevista la diminuzione del numero di informazioni da assumere con autodichiarazione e l’acquisizione di dati direttamente dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS.

A quest’ultimo è stato affidato il sistema di controlli sulle effettività e veridicità delle dichiarazioni rese.

Le norme del DPCM n. 159/2013 risultano estremamente complesse e di non facile applicazione.

Di seguito una sintesi degli aspetti essenziali della riforma.

1.Nozione di ISEE.

Secondo l’articolo 2 del citato decreto n. 159/2013, l’ISEE costituisce lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni concesse sulla base di tale indicatore costituisco livelli essenziali di servizi.

Alle Regioni è affidata la potestà di fissare ulteriori criteri selettivi ai fini dell’accesso ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

L’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente ed è determinato quale rapporto tra la somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% di quella patrimoniale con il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Ai fini del calcolo deve essere compilata una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in cui dovranno essere raccolte informazioni dichiarate dal richiedente oltre a quelle già in possesso dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

I criteri di determinazione dell’ISEE dettati in materia di prestazioni sociali agevolate subiscono delle variazioni specifiche nelle ipotesi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie, di prestazioni rivolte ai minori, di prestazioni per il diritto allo studio universitario.

La riforma dell’ISEE

L’8 febbraio 2014, è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha ridisciplinato l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che costituisce lo strumento per individuare a quali cittadini applicare condizioni agevolate per l’accesso a determinati servizi, quali asili nido, mense scolastiche, assegno per il nucleo familiare, nonché alle prestazioni socio-sanitarie, all’assistenza domiciliare per i disabili gravi, all’assistenza presso strutture  sanitarie per i non autosufficienti.

Entro il 9 maggio 2014 dovrà essere pubblicato il nuovo formato della dichiarazione unica sostitutiva (DSU) cioè il documento che il richiedente dovrà pubblicare e consegnare per ottenere l’indicatore. A partire da tale data gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate avranno 30 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni. Conseguentemente a partire dall’8 giugno 2014 il nuovo sistema sarà pienamente operativo, sostituendo quello in vigore dal 1998, disciplinato dal D.L.G.S. 109/98.

L’intento dichiarato del legislatore è stato quello di garantire una maggiore equità sociale, contrastare gli abusi, individuando la vera situazione di disagio, evitando di erogare prestazioni gratuite o agevolate ai non aventi diritto.

A tal fine è stata prevista la diminuzione del numero di informazioni da assumere con autodichiarazione e l’acquisizione di dati direttamente dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS.

A quest’ultimo è stato affidato il sistema di controlli sulle effettività e veridicità delle dichiarazioni rese.

Le norme del DPCM n. 159/2013 risultano estremamente complesse e di non facile applicazione.

Di seguito una sintesi degli aspetti essenziali della riforma.

1.Nozione di ISEE.

Secondo l’articolo 2 del citato decreto n. 159/2013, l’ISEE costituisce lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni concesse sulla base di tale indicatore costituisco livelli essenziali di servizi.

Alle Regioni è affidata la potestà di fissare ulteriori criteri selettivi ai fini dell’accesso ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

L’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente ed è determinato quale rapporto tra la somma dell’indicatore della situazione reddituale e del 20% di quella patrimoniale con il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Ai fini del calcolo deve essere compilata una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in cui dovranno essere raccolte informazioni dichiarate dal richiedente oltre a quelle già in possesso dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

I criteri di determinazione dell’ISEE dettati in materia di prestazioni sociali agevolate subiscono delle variazioni specifiche nelle ipotesi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie, di prestazioni rivolte ai minori, di prestazioni per il diritto allo studio universitario.

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2.Nozione di nucleo familiare.

Secondo l’articolo 3 del decreto ISEE, per nucleo familiare deve intendersi la famiglia anagrafica del richiedente alla data di presentazione della dichiarazione unica sostitutiva (DSU).

Si considera appartenente al nucleo familiare anche il coniuge che ha diversa residenza anagrafica o che è iscritto nelle anagrafe dei cittadini italiani residente all’estero (AIRE).

Non si considera tale, invece,  il coniuge che ha diversa residenza anagrafica per effetto di separazione giudiziale o sia intervenuta l’omologazione di quella consensuale o sia destinatario di allontanamento dalla famiglia o sia intervenuto scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili o abbia perso la potestà genitoriale o abbia abbandonato l’altro coniuge con accertamento dell’autorità giudiziaria.

Fanno altresì parte del nucleo familiare il figlio minorenne e il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e che non sia coniugato e non abbia figli.

Il convivente anagrafico non fa parte del nucleo familiare.

3.Indicatore della situazione reddituale (ISE).

Secondo l’articolo 4 del d.p.c.m. n. 159/2013, l’indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle spese e delle franchigie riferiti al nucleo familiare, quale somma dei redditi di ciascun componente dello stesso.

Il reddito di ciascun appartenente al nucleo familiare è determinato dalla somma delle seguenti componenti:

-            reddito complessivo ai fini IRPEF;

-            redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;

-            ogni altra componente reddituale esente da imposta;

-            proventi derivanti da attività agricole, quando sussiste l’obbligo della presentazione della dichiarazione IVA;

-            assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

-            trattamenti assistenziali, previdenziale, ed indennitari;

-            redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina IMU;

-            reddito figurativo di attività finanziare.

A tali redditi, fino a concorrenza, devono essere sottratti:

-            gli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge a seguito di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-            gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro coniuge;

-            le spese sanitarie per disabili, fino a 5.000 euro, le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate nella dichiarazione dei redditi per i quali spetta la deduzione dal reddito;

-            le spese sostenute per l’acquisto di cani guida e quelle per i servizi di interpretariato per i soggetti riconosciuti sordi;

-            una quota dei redditi da lavoro dipendente, fino ad un massimo di 3.000 euro, e degli altri redditi assimilati in ragione del 20%;

-            una quota dei redditi da pensione fino ad un massimo di 1.000 euro.

Sono altresì deducibili le seguenti ulteriori somme:

-            canone di locazione dell’abitazione di residenza della famiglia fino ad un massimo di 7.000 euro incrementato di 500 euro per ogni figlio successivo al secondo;

-            spese e contributi versati per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale per i nuclei familiari che includono persone disabili;

-            spese per il ricovero di persone non autosufficienti facenti parte del nucleo familiare interessato.

Nel caso in cui del nucleo familiare facciano parte persone disabili, è prevista una franchigia:

-            di 4.000 euro per persone con disabilità media, incrementata fino a 5.500 euro se minorenne;

-            di 5.500 euro per persone con disabilità grave, incrementata fino a 7.500 euro se minorenni;

-            di 7.000 euro per non autosufficienti, incrementata a euro 9.500 se minorenni.

Ai fini della individuazione dei diversi gradi di disabilità, l’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 prevede le seguenti tipologie:

CATEGORIE Disabilita'  Media Disabilita'  Grave Non autosufficienza

Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni

Invalidità dal  67 al 99%

(D.Lgs. 509/88)

Inabili totali (L: 118/71, artt. 2 e 12) Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)

Invalidi civili minori di età

Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 – diritto all’indennità di frequenza) Minori di età con difficoltà persistenti a svolger i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L: 449/97, art. 8 o della L. 388/00, art. 30 Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento (L: 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni priprie della loro età invalidi dal 67 al 99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) Ultrasessantacinquenni con difficoltà pesistenti a svolgere i compiti e le funzioni priore della oro età, inabili 100% (D.Lgs 124/98, art. 5, comma7) Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili omissis omissis omissis
Sordi civili omissis omissis omissis
INPS omissis omissis omissis
INAIL omissis omissis omissis
INPS gestione ex INPDAP omissis omissis omissis
Trattamento di privilegio ordinari e di guerra omissis omissis omissis
Handicap   Art. 3 comma 3 L.104/93  

 

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4.Indicatore della situazione patrimoniale.

L’articolo 5 del D.P.R. n. 159/2013 prevede che l’indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e quello mobiliare.

Il primo (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) è determinato secondo il valore IMU dei beni al 31 dicembre dell’anno precedente con detrazione dell’eventuale mutuo residuo contratto per l’acquisto o la costruzione degli edifici.

In caso di abitazione di residenza, il valore non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore a euro 52.500, incrementato di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Il patrimonio mobiliare è costituito da depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni o quote di investimenti collettivi, partecipazione azionarie.

Per ogni singola componente il D.P.R. detta regole specifiche di calcolo.

La componente patrimoniale, come innanzi individuata, rientra nel calcolo dell’ISEE in ragione del 20%.

5.Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per adulti e minori.

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto ISEE, ai fini dell’accesso alle prestazioni di natura socio-sanitaria di persone adulte, si considerano facenti parte del nucleo familiare soltanto il coniuge e i figli, con esclusione degli altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Costituisce nucleo a se il disabile adulto anche se convivente con i genitori.

Con riguardo alle prestazioni erogati in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si deve tener conto anche della condizione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare.

Con tale previsione viene differenziata la condizione dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun sostegno di prossimi parenti per fronteggiare le spese di ricovero.

Per evitare attività fraudolente, la norma considera facenti parte del patrimonio del donante anche le donazioni di beni del beneficiario della prestazione di ricovero avvenuta successivamente alla prima richiesta della erogazione del servizio.

Allo stesso modo, sono considerate facenti parte del patrimonio del beneficiario della prestazione di ricovero le donazioni avvenute nei tre anni precedenti la richiesta se effettuate a favore di persone tenute agli alimenti.

Per i minori, l’articolo 7, dispone che deve tenersi conto della condizione economica dei genitori. A tal fine si considera facente parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente e che, quindi, ha una diversa residenza anagrafica.

6.ISEE corrente.

Il decreto in questione, all’articolo 9, in considerazione della grave crisi economica del Paese, e della possibilità di sostanziali mutamenti della situazione reddituale dei componenti del nucleo familiare, ha introdotto dei correttivi attraverso l’istituto dell’ISEE corrente.

Infatti, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto al momento della richiesta della prestazione, qualora si verifichino variazioni di reddito superiori al 25%, dovute a:

-               risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di lavoratori a tempo indeterminato;

-               mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico;

-                                  cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

Il richiedente l’ISEE corrente, oltre ad un modulo sostitutivo del D.S.U., deve presentare la documentazione giustificativa delle variazioni della situazione reddituale dei componenti della famiglia anagrafica.

L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modello sostitutivo della D.S.U. ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

7.Scala di equivalenza.

I redditi così come determinati sono parametrati, ai fini dell’accesso alle prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie, attraverso una scala di equivalenza la cui formula è:

Reddito + 20% Patrimonio

_______________________

Parametro di equivalenza

I parametri di base sono i seguenti:

Numero componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Tali parametri sono incrementati dello 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

  1. 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
  2. 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni, in cui entrambi e genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mese;
  3. la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni.

I parametri così individuati sono stati costruiti tenendo conto della composizione della famiglia, maggiorando la scala di equivalenza nelle ipotesi in cui i figli sono superiori a tre, qualora vi siano figli minori e in particolare di età inferiore a tre anni o allorquando si sia in presenza di nuclei monogenitoriali.

3

 

 

8.Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.). Sistemi di controllo.

Per poter accedere alle prestazioni sociali, il richiedente presenta una unica dichiarazione sostitutiva con riferimento al nucleo familiare come in precedenza individuato.

Tale dichiarazione (D.S.U. – articolo 10 del D.P.R. ISEE) ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo.

Il cittadino richiedente può, entro il periodo di validità del documento, presentare una nuova dichiarazione laddove intenda far rilevare i mutamenti rispetto alle condizioni familiari ed economiche, utili ai fini di un diverso calcolo dell’ISEE.

I modelli D.S.U. sono approvati con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.

Come si rileva dalla struttura del documento, le autocertificazioni sono sostanzialmente ridotte, mentre le informazioni già in possesso dell’INPS e della Agenzia delle entrate vengono assunte direttamente e in via telematica.

Tutto ciò al fine di rendere le dichiarazioni il più possibile fedeli alla realtà dal momento che il fenomeno di richiesta di accesso a prestazioni sociali risulta essere notevole.

Nel 2012, infatti, nono state presentate ai fini ISEE circa 6,5 milioni di dichiarazioni sostitutive uniche, corrispondenti a più di 5,8 milioni di nuclei familiari che rappresentano il 30% della popolazione nazionale.

Il TAR Lazio, sezione I, con sentenze n. 2458 e 2459 del 2015, ha annullato parzialmente il D.P.C.M. n. 159/2013 di approvazione del nuovo ISEE.

In particolare ha ritenuto illegittime:

-               le previsioni regolamentari che includono nella situazione reddituale rilevante ai fini dell’ottenimento di prestazioni e servizi, le pensioni, gli assegni di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento, gli assegni di cura, le indennità per invalidità lavorativa;

-               le disposizioni che limitano ai soli disabili minorenni le franchigie forfettarie da computare nella determinazione del reddito ai fini ISEE.

Il Consiglio di Stato, con sentenze n.ri 838, 841 e 842 del 2016, ha confermato tali decisioni annullando l’articolo 4, comma 2, lettera f e comma 4, lettera d del citato DPCM. 

 

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