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Non abbiamo e non vogliamo scrivere una nota a sentenza, perché per i nostri associati non farebbe alcuna differenza. Ma, cosa dobbiamo raccontare a quei genitori che per i loro ragazzi hanno bisogno di più ore di sostegno quando le assegnazioni ministeriali mortificano le loro legittime aspettative? Che devono ancora sborsare 600 euro di contributo unificato (tasse e bolli) per accedere alla domanda di tutela e confidare in un avvocato che contenga al minimo il proprio onorario? Queste cono le amare conseguenze della Sentenza emessa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (la n. 7 del 23 marzo - 12 aprile 2016, la quale entra in conflitto con la sentenza della Cassazione emessa dalle SS.UU., la n. 25011/14) che aveva ricondotto nell'alveo della giurisdizione ordinaria le competenze a decidere in merito alle ore di sostegno in deroga al PEI (Piano Educativo Individuale). E' ovvio che non si intende dubitare della capacità e preparazione dei Giudici Ordinari e dei Giudici Amministrativi ma - dietro le diatribe per affermare  le rispettive prevalenti giurisdizioni - penano moltissime famiglie con i loro piccoli disabili che abdicheranno alle esigenze di giustizia o, per averne, dovranno sborsare somme consistenti, confermando ciò che da più parti ormai si va dicendo circa una giustizia sempre più "di classe".

Nel merito, il Consiglio di Stato ha deciso che "le controversie sulle ore di sostegno relative alla fase che precede la formalizzazione del PEI" (praticamente tutte le controversie), "restano affidate alla cognizione del giudice amministrativo perché l'amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del PEI ed alla fase che la precede, risultando inconfigurabile qualsivoglia profilo discriminatorio, ravvisabile solo nell'omessa, parziale o incompleta attuazione del piano che concreta l'identificazione della giurisdizione ordinaria." Quindi, è solo dopo la definizione del PEI che l'Amministrazione scolastica resta priva di qualsivoglia potestà che l'autorizzi a ridimensionare il numero delle ore di sostegno ivi stabilite, pertanto tutto ciò che è prodromico rientra nel perimetro della giurisdizione amministrativa.

Ne', sostiene l'Adunanza Plenaria, la pacifica natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata, quand'anche qualificato come "fondamentale", esclude la sussistenza della giurisdizione amministrativa, poiché in ragione della natura esclusiva della giurisdizione, codificata all'art. 133 c.p.a., la capacità cognitiva del giudice amministrativo nelle materie dei servizi pubblici comprende senz'altro anche la tutela dei diritti soggettivi. Quindi, "là dove il diritto azionato postuli, per la sua completa realizzazione, l'espletamento di una potestà pubblica che si risolve nella verifica, sulla base di canoni medici o scientifici, dei presupposti per la sua attuazione, la potestà cognitiva del giudice amministrativo deve intendersi estesa anche allo scrutinio della correttezza del predetto accertamento, in quanto implicato dalla disamina della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, seppur nei limiti del sindacato relativo alla discrezionalità tecnica".

Perciò, in buona sostanza, i Giudici Amministrativi sostengono che, se ogni qual volta nelle materie devolute alla loro giurisdizione si incontrano questioni attinenti ai diritti soggettivi, devono astenersi e devolvere la questione al giudice ordinario, si riduce il perimetro della potestà cognitiva entro ambienti inconsistenti. Pertanto, nelle ipotesi in cui l'impugnazione riguarda i provvedimenti del dirigente scolastico di riconoscimento all'alunno di un determinato numero di ore di sostegno, ovvero l’accertamento del suo diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla propria patologia, la successiva emanazione del PEI potrà e dovrà essere valutata dallo stesso giudice amministrativo nell'ambito del ricorso avente ad oggetto la spettanza di un numero di ore di sostegno adeguate alle esigenze dell'alunno. Per chi vive sulla propria pelle il disagio scolastico, l'una giurisdizione vale l'altra, non si vuole preferire una via piuttosto che un'altra, ma vorremmo che anche la Giustizia Amministrativa in questa materia abolisse quell'assurdo balzello del contributo unificato che determina la vera ingiustizia.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che le controversie sull'insegnamento di  sostegno e la fase che precede il PEI restino di competenza di giudice amministrativo.

La sentenza appare in conflitto con una precedente sentenza del 2014 della Corte di Cassazione.