I soggetti destinatari del sistema di sicurezza sociale: nuove categorie giuridiche.
Fino a qualche anno fa le nozioni giuridiche di invalido civile, cieco civile, sordo, di soggetto portatore di handicap costituivano le uniche tipologie categoriali per individuare i destinatari delle norme di sicurezza sociale.
Nel nostro Ordinamento, per effetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, è stata introdotta la nuova categoria di “soggetto disabile” (prima di carattere sociologico-descrittivo) quale titolare dei diritti che la Convenzione enuncia, nonché destinatario di prestazioni e servizi che lo Stato e gli Enti pubblici in genere sono chiamati ad attivare.
L’articolo 1, comma 2, prevede che le persone con disabilità includono coloro che hanno una minorazione, di lungo periodo, fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con varie barriere, impedisce la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di eguaglianza con gli altri.
Allorquando la disabilità è grave e tale da compromettere l’autonomia del soggetto si parla di “non autosufficienza”.
Quest’ultima costituisce una ulteriore categoria che, allo stato, non ha trovato ancora una unitaria definizione giuridica, mentre è presente nella legislazione italiana per indicare i destinatari di peculiari forme di assistenza sociale e socio-sanitaria o di provvidenze economiche integrative.
In alcuni casi il legislatore richiama le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento, altre volte le disposizioni della legge n. 104/92, art. 3 comma 3, in materia di handicap grave, altre ancora viene fatto riferimento ai soggetti che vivono in condizioni in cui l’autonomia personale è totalmente o gravemente compromessa e tale da comportare la necessità di un aiuto esterno, secondo l’applicazione dei criteri ICF, predisposti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
E’ a tale concetto che occorre riferirsi tutte le volte in cui il legislatore omette di richiamare istituti giuridici già presenti nel nostro Ordinamento.
Interessante è, inoltre, il concetto di non autosufficienza contenuto nella riforma dell’ISEE ai fini della individuazione di categorie di soggetti cui spettano determinati servizi nonché agevolazioni e esenzioni. Si tratta: dei cittadini di età compresa tra i 18 e 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (legge 508/88 – art. 1, comma 2, lettera b), minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento (legge n. 508/88 – art. 1), cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento (l. n. 508/88 – art.1, comma 2, lettera b), ciechi civili assoluti (legge n. 382/70 – legge n. 508/88 – legge n. 138/01), inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (legge n. 222/84 – art. 5), invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (d.p.r. n. 1124/65 – art. 66), invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (tabella E allegata al d.p.r. n. 834/81).
Nella legislazione vigente hanno trovato altresì spazio ulteriori forme specifiche di disabilità.
Con la legge n. 107/2010 è stata introdotta la categoria della “sordo cecità”. L’articolo 2 della normativa richiamata, cui ha fatto seguito il Messaggio INPS n. 21724/2010, definisce sordo ciechi i soggetti disabili ai quali siano distintamenti riconosciute entrambe le minorazioni di cecità e sordità civili secondo la legislazione vigente.
Allo stesso modo la legge n. 134/2015 ha introdotto la categoria di “persona autistica”.
Il precedente Messaggio INPS n. 5544/2014 aveva definito la sindrome di Kanner (disturbo dello spettro autistico) come “disabilità grave a carattere cronico evolutivo, espressione di un disordine dello sviluppo risultante di processi biologicamente e geneticamente determinati che influiscono sul grado di espressività clinica nell’ambito della traiettoria individuale”.
Allo stesso modo non può non ricordarsi che effetti specifici sono stati collegati alla sindrome di Down: l’INPS con messaggio n. 31125/2010 ha stabilito un automatismo nel riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e nell’applicazione della non rivedibilità di cui al D.M. 2 agosto 2007 per le persone affette da tale patologie.
La Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
∗
Preambolo
Gli Stati Parte di questa Convenzione, (a) Richiamando i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo, (b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno/a è titolare di tutti i diritti e delle libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo, (c) Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni, (d) Richiamando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e gli altri Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del bambino e la Convenzione Internazionale per la tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori migranti e dei minori e dei membri delle loro Famiglie, (e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri, (f) Riconoscendo l’importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la Parità di Opportunità per le Persone con Disabilità nell’influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità, (g) Enfatizzando l’importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile, (h) Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana, (i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità, (j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi, (k) Consapevoli del fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo, ∗ Traduzione non ufficiale riveduta dalla prof. Maria Rita Saulle 5 (l) Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo, (m) Riconoscendo i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà, (n) Riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, (o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente, (p) Consapevoli delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione, (q) Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate, (r) Riconoscendo che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo; (s) Enfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dalle persone con disabilità, (t) Sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l’urgente necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità, (u) Tenendo in mente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e che l’osservanza degli strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere, (v) Riconoscendo l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, (w) Comprendendo che l’individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità nell’adoperarsi per la promozione e l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani, ] (x) Convinti che la famiglia, è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro 6 famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità, (y) Convinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, Convengono quanto segue:
Articolo 1
Scopo
1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.
2. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione: “Comunicazione” comprende lingue, visualizzazioni di testi, Braille, comunicazione tattile, stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili così come scritti, audio, linguaggio semplice, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione; “Il linguaggio” comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale; “Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole; “Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali; “Progettazione universale” indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.
Articolo 3
Principi generali
I principi della presente Convenzione sono:
(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
(d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
(e) La parità di opportunità;
(f) L’accessibilità;
(g) La parità tra uomini e donne;
(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.
Articolo 4
Obblighi generali
1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:
(a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;
(b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
(c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
(d) Ad astenersi dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione; (e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;
(f) Ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell’articolo 2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il 8 costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell’elaborazione degli standard e delle linee guida;
g) Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità , dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
(h) A fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature; (h) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l’assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.
2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.
3. Nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
4. Nulla nella presente Convenzione inficerà qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.
5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.
Articolo 5
Eguaglianza e non discriminazione
1.Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.
Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 6
Donne con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.
2. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.
Articolo 7
Bambini con disabilità
1.Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini. 2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione. 3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età allo scopo di realizzare tale diritto.
Articolo 8
Accrescimento della consapevolezza
1.Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di: (a) Sensibilizzare l’insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità; (b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l’età, in tutti i campi; (c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità. 2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati Parti: (a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in vista di: 10 (i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità; (ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità; (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo; (b) rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità; (c) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione; (d) promuovere programmi di formazione per l’aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.
Articolo 9
Accessibilità
1.Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a: (a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; (b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per: (a) Sviluppare, promulgare e monitorare l’applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l’accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico; (b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità; (c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell’accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità; (d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili; (e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico; (f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni; (g) Promuovere l’accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet; (h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
Articolo 10
Diritto alla vita
Gli Stati Parte riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.
Articolo 11
Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
Gli Stati Parti prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.
Articolo 12
Eguale riconoscimento di fronte alla legge
1.Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.
2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell’esercizio della propria capacità legale.
4. Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all’esercizio della capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all’esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
Articolo 13
Accesso alla giustizia
1.Gli Stati Parti assicureranno l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell’età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l’effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parti promuoveranno una appropriata formazione per coloro che lavorano nel campo dell’amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.
Articolo 14
Libertà e sicurezza della persona
1. Gli Stati Parti devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:
(a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
(b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l’esistenza di una disabilità in nessun caso dovrà giustificare la privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicureranno che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restino, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate in conformità degli scopi e dei principi della presente Convenzione, ivi compresi quelli di ricevere un accomodamento ragionevole.
Articolo 15
Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti
1.Nessuna persona sarà sottoposta a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati Parti prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.
Articolo 16
Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi quegli aspetti basati sul genere.
2. Gli Stati Parti prenderanno altresì tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamenti, assicurando, tra l’altro, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compresa la messa a disposizione di informazioni e servizi educativi circa i modi di evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamenti, in particolare attraverso l’offerta di servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere, al sesso ed all’età.
5. Gli Stati Parti dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese le legislazioni e le politiche specifiche per le donne ed i bambini, per assicurare che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.
Articolo 17
Protezione dell’integrità della persona
Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale sulla base dell’eguaglianza con gli altri.
Articolo 18
Libertà di movimento e cittadinanza
1. Gli Stati Parti dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della cittadinanza, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità: (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità; (b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento; (c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio; (d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese. 2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati.
Articolo 19
Vita indipendente ed inclusione nella comunità
Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.
Articolo 20
Mobilità personale
Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:
(a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;
(b) Agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d’animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;
(c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
(d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausili alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.
Articolo 21
Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee su base di eguaglianza con altri e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall’articolo 2 della presente Convenzione. A questo fine gli Stati Parti:
(a) Mettono a disposizione delle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi, le informazioni destinate al grande pubblico;
(b) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all’uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta;
(c) Invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) Incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) Riconoscono e promuovono l’uso del linguaggio dei segni.
Articolo 22
Rispetto della vita privata
1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.
2. Gli Stati Parti devono tutelare il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base di eguaglianza con gli altri.
Articolo 23
Rispetto del domicilio e della famiglia
1. Gli Stati Parti dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, sulla base di eguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che:
(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;
(b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo tra la natalità di un figlio e l’altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti;
(c) le persone con disabilità, inclusi i bambini, conservino la loro fertilità sulla base di eguaglianza con gli altri.
2. Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l’interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell’ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.
4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all’interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità in un ambiente familiare.
Articolo 24
Istruzione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:
(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;
(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.
2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:
(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall’istruzione secondaria sulla base della disabilità;
(b) le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono;
(c) un accomodamento ragionevole venga fornito per andare incontro alle esigenze individuali;
(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.
3. Gli Stati Parti devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed eguale partecipazione all’istruzione e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, e specialmente:
(a) Agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all’orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato;
(b) Agevolare l’apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell’identità linguistica della comunità dei non udenti;
(c) Assicurare che l’istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l’individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.
4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parti adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell’istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione post-secondaria generale, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e sulla base dell’eguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.
Articolo 25
Salute
Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:
(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell’area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;
(b) Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l’intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;
(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;
(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell’autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l’assistenza sanitaria pubblica e privata;
(e) Proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale, un’assicurazione sulla vita;
(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità;
Articolo 26
Adattamento e riabilitazione
1. Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:
(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell’individuo;
(b) facilitino la partecipazione e l’inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano liberamente accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali.
2. Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l’uso di tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con disabilità, e che ne facilitino l’adattamento e la riabilitazione.
Articolo 27
Lavoro e occupazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri; ciò include il diritto all’opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire 19 l’esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:
(a) Proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l’eguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;
(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali su base di eguaglianza con gli altri;
(d) Permettere alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti;
(e) Promuovere le opportunità di impiego e l’avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l’assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi nel lavoro;
(f) Promuovere la possibilità di esercitare un’attività indipendente, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di un’attività in proprio;
(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) Favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
(i) Assicurare che accomodamenti ragionevole siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro; (j) Promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;
(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.
Articolo 28
Adeguati livelli di vita e protezione sociale
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondata sulla disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, includendo misure per:
(a) Assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti;
(b) Assicurare l’accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà; (c) Assicurare alle persone con disabilità e delle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, il sostegno psicologico, l’assistenza finanziaria e le terapie respiratorie;
(d) Assicurare l’accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;
(e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.
Articolo 29
Partecipazione alla vita politica e pubblica
Gli Stati Parti devono garantire alle persone con disabilità diritti politici e l’opportunità di goderne su base di eguaglianza con gli altri, e si impegnano a:
(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l’opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l’altro :
(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausili appropriati;
(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da parte di una persona a loro scelta per votare.
(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici;
(ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Articolo 30
Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:
(a) Godano dell’accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
(b) Abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;
(c) Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all’accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.
4. Le persone con disabilità dovranno essere titolari, in condizioni di parità con gli altri, del riconoscimento e sostegno alla loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.
5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:
(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;
(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
Articolo 31
Statistiche e raccolta dei dati
1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:
(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle persone con disabilità;
(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in accordo con il presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per aiutare a valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti della presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell’esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.
Articolo 32
Cooperazione internazionale
1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l‘altro:
(a) Fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;
(b) Facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di riferimento;
(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
(d) Fornire, ove esista, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all’acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d’accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha assunto in virtù della presente Convenzione.
Articolo 33
Applicazione a livello nazionale e monitoraggio
1. Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all’applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parti dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.
Articolo 34
Comitato sui diritti delle persone con disabilità
1. Sarà istituito un Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (d’ora in poi chiamato “il Comitato”), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, da 12 esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti 6 membri al Comitato, che avrà la composizione massima di 18 (diciotto) membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo coperto dalla presente Convenzione. Quando designano i loro candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nell’articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.
4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati Parti convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui “quorum” è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
6. La prima elezione si terrà non oltre sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati entro due mesi. Nel termine di due mesi successivamente il Segretario Generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati Parti della presente Convenzione.
7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta. Comunque, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà alla fine dei due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi dei sei membri saranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.
8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possegga le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.
11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.
12. I membri del Comitato riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, gli emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall’Assemblea, tenendo in considerazione l’importanza delle funzioni del Comitato.
13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, privilegi ed immunità accordate agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui Privilegi ed Immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 35
I rapporti degli Stati Parti
1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci i suoi obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati Parti presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.
3. Il Comitato deciderà le linee-guida applicabili al contenuto dei rapporti.
4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l’informazione fornita precedentemente. Durante la preparazione dei rapporti al Comitato, gli Stati Parti sono invitati a redigerli sulla base di criteri di apertura e trasparenza e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nell’articolo 4 comma 3 della presente Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 36
Esame dei rapporti
1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul rapporto come ritiene opportuno e li trasmette allo Stato Parte interessato. Questo Stato può rispondere dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parti in relazione all’esecuzione della presente Convenzione.
2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l’applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di informazioni non ufficiali di cui possa disporre, a meno ché il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati Parti.
4. Gli Stati Parti renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro paesi e faciliteranno l’accesso ai suggerimenti e raccomandazioni generali che riguardano questi rapporti.
5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino un bisogno di consiglio o di assistenza tecnica, accompagnati all’occorrenza da osservazioni e suggerimenti, concernenti la domanda perché possano darvi risposta.
Articolo 37
Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato
1. Gli Stati Parti collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell’adempimento del loro mandato.
2. Nella sua relazione con gli Stati Parti, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per l’applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.
Articolo 38
La relazione del Comitato con altri organismi
Per promuovere l’applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione.
(a) Le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell’esame dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nello scopo del loro mandato. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire consigli specialistici sull’applicazione della Convenzione in aree che rientrano nell’ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull’applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività.
(b) Il Comitato, come prevede il suo mandato, consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui Diritti Umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee-guida, con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare la duplicazione e sovrapposizione nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 39
Rapporto del Comitato
Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all’Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni generali basati sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con i commenti, se ve ne siano, degli Stati Parti.
Articolo 40
Conferenza degli Stati Parti
1. Gli Stati Parti s’incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione che riguardi l’applicazione della presente Convenzione.
2. Non oltre sei mesi dall’entrate in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.
Articolo 41
Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.
Articolo 42
Firma
La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle Organizzazioni d’integrazione regionale alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 43
Consenso ad essere impegnato
La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni regionali d’integrazione firmatarie. Sarà aperta per l’adesione a tutti gli Stati o Organizzazioni regionali d’integrazione che non abbiano firmato la Convenzione.
Articolo 44
Organizzazioni Regionali d’Integrazione
1. Per “Organizzazione regionale d’integrazione” si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato da questa Convenzione. Successivamente, esse notificano al Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle loro competenze.
2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 47, qualsiasi strumento depositato da un’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuta in conto.
4. Le Organizzazione regionali d’integrazione, relativamente a questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali Organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.
Articolo 45
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione regionale che ratifica, confermando o aderendo formalmente alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di quello stesso strumento.
Articolo 46
Riserve
1. Le riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno ammesse. 2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 47
Emendamenti
1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottometterlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti e’ sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed a successiva accettazione a tutti gli Stati Parti dal Segretario Generale.
2. Un emendamento adottato ed approvato in accordo con il paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno della data alla quale il numero di strumenti di 28 accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti. Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che l’hanno accettato.
3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati raggiungano i due terzi del numero degli Stati Parti.
Articolo 48
Denuncia
Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica dal Segretario Generale.
Articolo 49
Formati accessibili
Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.
Articolo 50
Testi Autentici
I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità
Gli Stati Parte del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
1. Uno Stato Parte del presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza del Comitato per i Diritti delle Persone con Disabilità (“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comunicazioni da o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che facciano istanza in quanto vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.
2. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte alla Convenzione che non è parte contraente del presente Protocollo.
Articolo 2
Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando: (a) la comunicazione è anonima; (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o è incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione; (c) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o e’ in corso di esame davanti ad istanza internazionale o di regolamento; (d) tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili non siano stati esauriti, a meno che la procedura di ricorso non superi i limiti ragionevoli o che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi; (e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando (f) i fatti che sono oggetto della comunicazione siano accaduti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti continuino dopo quella data.
Articolo 3
Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato porterà in via confidenziale qualsiasi comunicazione a lui presentata all’attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenterà al Comitato, nel termine di sei mesi, le spiegazioni scritte o le dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino le misure che potrebbe aver preso per rimediare alla situazione.
Articolo 4
1.Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una determinazione nel merito, il Comitato in qualsiasi momento sottopone all’urgente attenzione dello Stato Parte interessato ragionate domande perché lo Stato Parte prenda le misure conservative necessarie per evitare che possibili danni irreparabili siano causati alla vittima o alle vittime della presunta violazione.
2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità nel merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 5
Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte censurato ed al postulante.
Articolo 6
1.Se il Comitato riceve informazione affidabile indicante violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti stabiliti dalla Convenzione, il Comitato inviterà quello Stato Parte a cooperare nell’esaminare l’informazione e a tal fine a presentare osservazioni riguardanti l’informazione in questione. 2. Fondandosi sulla osservazione eventualmente formulata dallo Stato Parte interessato nonché su qualsiasi altra informazione credibile di cui dispone, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri a condurre un’inchiesta e a preparare un rapporto urgentemente al Comitato. Ove cio’ sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l’inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato. 3. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta, il Comitato trasmetterà i risultati accompagnati ad eventuali commenti e raccomandazioni allo Stato Parte censurato. 4. Lo Stato Parte censurato presenterà le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati, commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato,. 5. Tale inchiesta sarà condotta confidenzialmente e la cooperazione dello Stato Parte sarà richiesta in tutti gli stadi delle procedure.
Articolo 7
1.Il Comitato può invitare lo Stato Parte censurato ad includere nel suo rapporto ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione dettagli di ogni misura presa in risposta ad un’inchiesta condotta ai sensi dell’articolo 6 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 6 comma 4, invitare lo Stato Parte censurato ad informarlo circa le misure prese in risposta a tale inchiesta.
Articolo 8
Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista agli articoli 6 e 7. Articolo 9 Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.
Articolo 10
Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dagli Stati firmatari e delle Organizzazioni regionali d’integrazione della Convenzione nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 11
Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte dagli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle Organizzazioni regionali d’integrazione firmatarie di questo Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all’adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non ha firmato il Protocollo.
Articolo 12
1. “Organizzazione regionale d’integrazione” designa un’organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Tali Organizzazioni dichiareranno, nei loro strumenti di conferma o formale adesione, l’ampiezza delle loro competenze per quanto riguarda le materie disciplinate da questa Convenzione e da questo Protocollo. Successivamente, informeranno il Depositario di qualsiasi modifica sostanziale sull’estensione delle loro competenze. 2. I riferimenti a “Stati Parti” nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze. 3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento depositato dall’Organizzazione regionale d’integrazione non sarà tenuto in conto. 4. Le Organizzazioni regionali d’integrazione, in questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di votare nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parte di questo Protocollo. Tale organizzazione non eserciterà il suo diritto di voto se qualcuno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.
Articolo 13
Riguardo all’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di ratifica o d’adesione. 2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale d’integrazione che ratifica, confermando o aderendo formalmente al Protocollo dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.
Articolo 14
1.Le riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo non saranno ammesse. 2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Articolo 15
1.Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parti, con una richiesta di notifica se sono in favore per una riunione degli Stati Parti allo scopo di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sia a favore a tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento, adottato dalla 32 maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti, sarà presentato dal Segretario Generale all’Assemblea Generale per l’approvazione e successivamente a tutti gli Stati Parti per l’accettazione. 2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità del paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione. Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.
Articolo 16
Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo con una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 17 Il testo del presente Protocollo sarà reso disponibile in formati accessibili. Articolo 18 I testi in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.(GU n.39 del 17-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 30 )
note:Entrata in vigore della legge: 18-2-1992
...omissis….
Art. 3.
Soggetti aventi diritto
1. omissis
2. omissis
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. omissis
……omissis….
LEGGE 24 giugno 2010, n. 107
((Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)). (10G0128)(GU n.161 del 13-7-2010 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2010
……omissis….
Art. 2
Definizione
1.Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita' civile e di cecita' civile. 2. Le persone affette da sordocecita', cosi' come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita' loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordita' civile e di cecita' civile. Percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile e cecita' civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento. 4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
……omissis….
LEGGE 18 agosto 2015, n. 134
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. (15G00139)(GU n.199 del 28-8-2015 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2015
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.
Art. 2
Linee guida
1. L'Istituto superiore di sanita' aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le eta' della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.
Art. 3
Politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche disponibili. 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, possono individuare centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unita' funzionali multidisciplinari per la cura e l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico; b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili; c) la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'eta' evolutiva e dei servizi per l'eta' adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attivita' di consulenza anche in sinergia con le altre attivita' dei servizi stessi; d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari; e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuita' dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona; f) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico; g) la disponibilita' sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti; h) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacita'.
Art. 4
Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute
1. Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale. 2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Art. 5
Attivita' di ricerca
1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Palermo, addi' 18 agosto 20