Diritto allo studio e insegnanti di sostegno.
Il periodo di riferimento normativo in questione, con riguardo al diritto allo studio e agli insegnanti di sostegno per gli alunni disabili è stato dominato da due sentenze che hanno determinato una svolta nell’intero sistema normativo di settore.
Si tratta delle ben note decisioni della Corte Costituzionale del 26 febbraio 2010 n. 80 e del Consiglio di Stato – Sezione VI – n. 2231/2010.
Secondo tali sentenze: a) il diritto all’istruzione del disabile costituisce diritto fondamentale della persona, b) sussiste un nucleo indefettibile di garanzie perché tale diritto sia realizzato pur stante la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle relative misure; c) il diritto del disabile e in particolare del disabile grave all’istruzione e all’integrazione nella classe e nel gruppo deve essere garantito fino alla previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, anche sé non è di per se illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto e sempre che sia motivata dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi; d) la necessità della garanzia del sostegno consente anche l’assunzione di insegnanti in deroga.
Sulla base di tali principi il diritto allo studio e al sostegno deve essere garantito attraverso una valutazione individualizzata, commisurata alla considerazione delle specifiche difficoltà riscontrabili nell’area di apprendimento che possono variare da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazione e alla possibile evoluzione della malattia, anche in relazione agli eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia oppure anche grazie agli interventi attuativi (TAR Campania n. 6869/2009).
Una significativa novità normativa, in linea con le tendenze giurisprudenziali richiamate, è contenuta per gli insegnanti di sostegno nel comma 11, dell’articolo 19 della legge n. 111/2011.
Il legislatore ha previsto la possibilità di istituire posti in deroga allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica.
È stato disposto altresì che l’azione didattica e di integrazione degli alunni disabili venga affidata non solo agli insegnanti di sostegno ma a tutti i docenti di classe, prevedendo a tal fine che, nell’ambito delle risorse assegnate, si proceda alla formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.
Una ulteriore norma ha disposto che, ai fini della valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 saranno obbligatoriamente integrate con un rappresentante INPS che vi partecipa a titolo gratuito.
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha SS.UU. con sentenza n. 25011 del 2014 ha riportato, attraverso un articolato ragionamento, il sostegno scolastico nell’ambito dei diritti soggettivi in quanto strumentale rispetto al diritto allo studio. In tal modo, ha individuato nel Giudice Ordinario il Giudice avente giurisdizione in materia, superando l’orientamento tradizionale della considerazione del sostegno scolastico come posizione di interesse legittimo tutelabile innanzi al Giudice Amministrativo.
La legge 107 del 13.07.2015 (pubblicata in G.U. 15.07.2015 n. 162), composta da un unico articolo, al comma 181 lettera C) ha dettato le linee guida alle quali il Governo dovrà attenersi nella riscrittura dell’inclusione scolastica.
Si prevede una ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’effettività dell’inclusione scolastica, istituendo per tali docenti appositi percorsi di formazione universitaria che qualifichino e riconoscano il proprio ruolo. Andranno rivisti i criteri di inserimento nei ruoli del sostegno didattico al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni disabili così che lo studente possa fruire dello stesso insegnante per l’intero ordine e grado di istruzione, vincolando i docenti al passaggio ad altre classi di insegnamento dopo essere entrati in ruolo come insegnanti di sostegno. Una novità è rappresentata dall’individuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Scolastiche, Sanitarie e Sociali che tengano conto dei diversi livelli di competenza istituzionale, per garantire un trattamento omogeneo, nonché dalla previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica che concorrono ad elevare l’indice qualitativo dell’istruzione.
Al punto 5 della lettera C) si affronta il tema della valutazione e dell’accertamento della disabilità e quindi della certificazione, che deve essere volta ad individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili. Ed è quindi necessaria la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione.
Essenziali le previsioni di cui ai punti 7 ed 8 in merito al previsto obbligo di formazione iniziale ed in itinere dei dirigenti scolastici e dei docenti, incentrandola sugli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi dell’inclusione. Così come per il personale amministrativo, tecno ed ausiliare si farà leva sul’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica.
Infine, dovrà darsi effettività alla garantita istruzione domiciliare per gli alunni che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 9 della legge 104/92.
LEGGE 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
…omissis….
Art. 19
Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica
1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
5-bis. omissis
6. omissis
7. omissis
8. omissis
9. omissis
10. omissis
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.(GU n.39 del 17-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 30 )
note:Entrata in vigore della legge: 18-2-1992
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Art. 4.
Accertamento dell'handicap
1.Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. (2) (16) ((19))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 11) che "Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 2) che "Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato."; - (con l'art. 2, comma 3-bis) che "La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. ".
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LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)(GU n.162 del 15-7-2015 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti: a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso: 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione gia' contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' nelle altre fonti normative; 2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea; 4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea; 5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate; b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: 1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle universita' o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata; 2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi; 2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente; 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle universita' o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; 3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonche' del periodo di apprendistato; 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione; 3.4) la possibilita', per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1); 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo; 5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche' in merito alla valutazione della competenza e della professionalita' per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera; 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilita', fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate; 7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilita' e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini; 8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie; c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti modalita' di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuita' del diritto allo studio degli alunni con disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalita' e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilita' residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attivita' didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita' di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio; e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualita' dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso: 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo: 1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia; 1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'eta' dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera; 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; 4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio; 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; 6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge; 7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita' nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso: 1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante: 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonche' la realizzazione di un sistema formativo della professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; 1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate; 1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente; 2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonche' l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo; 3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado; 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei; 5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'universita'; 6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione; 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti; 8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero; h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso: 1) la definizione dei criteri e delle modalita' di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale; i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalita' di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.