COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente in condizioni limitate di movimento o che si muovono con sedia a rotelle.
Non esiste un monitoraggio che "fotografi" la reale situazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici.
LA POPOLAZIONE INTERESSATA
Sono tre milioni gli italiani praticamente "reclusi" a causa della presenza di barriere architettoniche.
Circa il 20% delle popolazione della Unione Europea, secondo una ricerca realizzata dalla stessa Unione, è investita in modo più o meno diretto dalla limitazione derivante dalla presenza di barriere. In questa analisi si fa riferimento oltre che alle persone con handicap fisici permanenti, anche ad anziani con difficoltà deambulatoria, persone obese e, perfino, genitori con i passeggini.
LA NORMATIVA
Le prime indicazioni normative in materia di barriere architettoniche risalgono alla fine degli anni '60. Da allora si sono succeduti, tra decreti legge e circolari, più di 45 provvedimenti legislativi. L'ultima novità normativa è rappresentata dal Testo Unico sull'edilizia n° 380/2001.
PROCEDURE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI
Ai sensi della legge 13/1989, gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici privati possono essere compiuti in deroga a quanto previsto nei Regolamenti edilizi comunali.
Vanno comunque rispettate le norme antisismiche, quelle di prevenzione degli incendi e degli infortuni, e quelle relative ai beni storico-culturali.
Nel caso di edifici composti da più abitazioni è richiesta una delibera da parte dell'assemblea comunale: in caso di assenso è il condominio che si fa carico delle spese per gli interventi nelle parti comuni; in caso di rifiuto, il disabile (o chi per esso) può in ogni caso intervenire per l'abbattimento delle barriere esistenti, però a spese proprie.
L'esecuzione di opere interne non è soggetta a concessione edilizia o autorizzazione: è sufficiente che l'interessato presenti indirizzata al sindaco, indicando l'inizio dei lavori, e una relazione a firma di un professionista abilitato.
Qualora, invece, vi sia una alterazione dell'aspetto esteriore o della sagoma dell'edificio è richiesta un'autorizzazione del sindaco all'esecuzione dei lavori.
A tali domande devono essere allegati un certificato medico in carta libera attestante l'handicap e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione e gli ostacoli presenti su cui si intende intervenire.
Per l'abbattimento di tali barriere è prevista anche una forma di contribuzione: la domanda va presentata entro il primo marzo di ogni anno, indirizzata al sindaco e corredata di tutta la documentazione vista in precedenza (certificato medico, dichiarazione sostitutiva, relazione di un tecnico abilitato).
Naturalmente, se un'opera è realizzata in contrasto con la legislazione sulle barriere architettoniche non può essere considerata abitabile od agibile, ai sensi dell'articolo 24 della legge 104/1992.