Premessa
Ogni giorno le persone con disabilità vivono situazioni di ordinaria e straordinaria discriminazione. Le città piccole e grandi del nostro Paese, i servizi pubblici e quelli privati, la stessa vita sociale sono contraddistinti dalla presenza di barriere comportamentali e ambientaliche limitano la libertà delle persone con disabilità. Possono essere barriere molto evidenti – come quelle architettoniche – o ben più celate, come quelle legate alpregiudizio; tutte, però, contribuiscono a impedire una piena vita sociale delle persone con disabilità.
L’Anmic, nell’ambito dei propri poteri di rappresentanza e tutela può offrire alle persone con disabilità un forte sostegno nella lotta alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e nella divulgazione degli strumenti di tutela giuridica esistenti per contrastare le discriminazioni che le persone con disabilità vivono ogni giorno.
La normativa di riferimento
1-La ConvenzionedelleNazioni Unite sui diritti delle persone condisabilità .si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.
Nell’articolo 27, in particolare, viene sancito il divieto di «discriminare sulla base della disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di selezione, assunzione e impiego, mantenimento dell’impiego, avanzamento di carriera e le condizioni lavorative sicure e salubri».
2-Decreto Legislativo 9 luglio2003, n. 216, contiene una disposizione di attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.Nell’articolo 2 del Decreto è prevista unanozione di discriminazionepiuttosto ampia: vi è discriminazione diretta«quando (...) una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga»(comma 1, lett. a); è indiretta«quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone (…) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone»(comma 1, lett. b).
Sono considerate come discriminazioni anche lemolestieovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per i suddetti motivi, aventi«lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo»(art. 2, comma 3).
3-Legge 67/2006(Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), si pone l’obiettivo di «promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità» al fine di garantire ai medesimi soggetti disabili «il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali» (1). Pertanto si inserisce in quel complesso sistema di norme volte ad assicurare una adeguata tutela ai soggetti discriminati a causa del loro handicap.