Verifiche straordinarie e revisioni ordinarie.
1.Verifiche straordinarie
Con l’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l’INPS è stato investito della funzione di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici agli invalidi civili, ciechi civili e sordi.
Con i successivi articoli 2, comma 159, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e 10, commi 4 e 4bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, è stato previsto che l’INPS, per il triennio 2010/2012 avrebbe effettuato, in aggiunta all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
L’Istituto, in conseguenza, con la Circolare n. 76/2010, con i Messaggi n. 14337/2011 e n. 6796/2012, ha individuato dei campioni di soggetti da sottoporre a visita di verifica straordinaria.
Con la successiva legge di stabilità del 2012 ne sono state fissate ulteriori 150.000 per il triennio 2013-2015.
In tutti i provvedimenti richiamati, l’INPS ha teoricamente escluso i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al Decreto ministeriale 2 agosto 2007, nonché la Regione della Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, chiamate ad effettuare i medesimi controlli secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
2.Procedimento
Gli elenchi dei soggetti selezionati dalla struttura centrale dell’INPS vengono inviati alle Direzioni regionali, raggruppati per ASL e CML di competenza.
Gli stessi, a cura della Direzioni regionali INPS, vengono inoltrati alle ASL con l’indicazione dei Centri medico legali cui dovranno essere fatti pervenire i fascicoli sanitari dei soggetti interessati alla verifica straordinaria.
Questi ultimi ricevono una lettera raccomandata con l’invito a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al Centro medico legale INPS di competenza, la documentazione posseduta, utile per una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere, al fine anche di escludere, se possibile, l’accertamento medico diretto.
La documentazione pervenuta è oggetto di esame da parte di apposita Commissione medico istituita presso il Centro medico legale.
Le stesse sono integrate da un medico in rappresentanza delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICI e ENS).
Con messaggio n. 8146 del 5 aprile 2011, l’INPS ha ritenuto di dover escludere dalla Commissioni di Verifica Straordinaria i medici rappresentanti dell’ANFFAS. Il TAR Lazio con sentenza n. 3851/2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione.
La Commissione in esame, laddove la documentazione sanitaria lo consenta, potrà:
- procedere all’applicazione del DM 2 agosto 2007, escludendo il soggetto da ulteriori verifiche;
- definire agli atti lo stato invalidante dell’interessato, senza convocazione e visita diretta;
- procedere alla rettifica del verbale che ha dato luogo alla prestazione.
Nel caso in cui decida di procedere alla visita diretta convocherà l’interessato che potrà farsi assistere da un medico di fiducia e depositare la documentazione sanitaria in possesso.
Allorquando il chiamato a visita si rifiuti di sottoporsi alla stessa o non compaia senza giustificato motivo, l’INPS procede alla sospensione della prestazione con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di tale visita.
Decorsi 90 giorni dalla data della sospensione, la prestazione economica viene revocata, salvo che, prima della revoca, il soggetto non richieda di essere sottoposto direttamente a visita.
In caso di mancata presentazione a visita, dovrà essere controllata la regolarità della convocazione, prima della revoca e, nel caso di errore o dubbio, dovrà essere disposta una nuova convocazione.
Secondo la richiamata circolare, il verbale di accertamento sanitario dovrà essere definito entro 72 ore dallo svolgimento della visita e, in caso di richiesta di accertamenti, il verbale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla visita medesima.
Per il 2012, l’INPS, con Messaggio n. 6796 del 19/4/2012, ha indicato quali campioni dei soggetti da sottoporre a visita di verifica straordinaria:
- invalidi titolari di provvidenze economiche in scadenza prima della fine dell’anno, con esclusione di quelli per i quali la scadenza è prevista entro due mesi dalla data del messaggio, senza limite di età;
- i titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione compresi tra i 18 e 67 anni;
- gli invalidi parziali tra 40 e 60 anni.
- con sentenza del TAR Lazio n. 3851/2014, è stata ritenuta illegittima la sottoposizione a verifica straordinaria anche delle posizioni di handicap, non avendo la legge attribuito tale potere.
3.Revisioni ordinarie e accertamento sanitario delle prestazioni a scadenza.
Con Messaggio n. 6763 del 16 marzo 2011 l’INPS è intervenuto sulla materia delle visite di revisione di invalidità civile.
Partendo dalla considerazione che: a) nell’attuale contesto organizzativo e procedurale, di cui alla Circolare n. 131 del 28 dicembre 2009 le visite di revisione devono essere gestite dall’INPS unitamente alle ASL; b) dalle verifiche effettuate era emersa una situazione di diffusa criticità soprattutto per quanto concernente i tempi di definizione della revisione; c) di conseguenza i cittadini subiscono notevoli e rilevanti disagi, in quanto alla data di scadenza, le prestazioni loro riconosciute vengono sospese immediatamente e tali rimangono finché non sia completato l’intero iter procedurale di revisione, l’Istituto, in “deroga alle disposizioni di legge”, ha istituito una procedura di chiamata diretta, escludendo le ASL dalla verifica, ad eccezione della Valle D’Aosta e delle province di Trento e Bolzano.
In sostanza, come espressamente indicato nella circolare citata, le visite di revisione a scadenza sono inserite nel sistema delle verifiche straordinarie, applicando le stesse procedure e gli stessi criteri di definizione e operando sotto il controllo e il monitoraggio della Commissione medica superiore.
In tale assetto, le Associazioni di categoria conservano il diritto a partecipare alle relative sedute attraverso i propri rappresentanti medico-legali.
Senonché tale sistema è stato ritenuto illegittimo dal TAR Lazio, che con la citata sentenza n. 3851/2014, ha ritenuto che con tale Messaggio veniva violato il riparto di competenze tra ASL e INPS, per cui le visite di revisione ordinaria dovevano rimanere nella sfera di competenza delle prime.
Il predetto sistema ha subito un sostanziale modifica in virtù della legge n. 114/2014 di conversione del decreto legge n. 90/2014, che ha introdotto norme di semplificazione in materia di accertamento sanitario di revisione.
Il comma 6 bis dell’articolo 25 della citata legge così recita: “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”, e “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
L’INPS, con circolare n. 10 del 23/01/2015, è intervenuto sulla materia dettando linee interpretative.
La gestione unitaria delle revisioni, dice l’INPS, consentirà sinergie e controlli più rapidi ed efficienti e una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale. Tale sistema di revisione prefigura un riassorbimento del piano di verifiche straordinarie programmate per l’anno 2015, ferma restando tale funzione di verifica straordinaria per le azioni di contrasto degli illeciti. L’INPS ha chiarito che in materia di revisione ordinaria resterà esclusa l’applicazione dell’articolo 2, comma 3, del Decreto Ministro Tesoro n. 293 del 20/09/1989 che limitatamente alle verifiche straordinarie non permette di riconoscere una percentuale di invalidità superiore a quella in precedenza determinata.
In conseguenza le Commissioni Mediche dell’Istituto, in sede di revisione ordinaria, saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado di invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini ((. . .)). (09G0091) (GU n.150 del 1-7-2009 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
….omissis…..
Art. 20.
Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile
1.A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. 2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. ((Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile.)) 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. 4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile. 5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo e' soppressa la parola "anche"; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole "sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia"; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole "e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e". 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.". 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
….omissis…..
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)(GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )
note:Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
….omissis…..
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di invalidita'
….omissis…..
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidita' civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi' modificato: "Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di ((250.000 verifiche)) annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile."
((4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidita' civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS e' autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.))
….omissis…..
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 2007
Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.(GU Serie Generale n.225 del 27-9-2007)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante
misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, della citata legge n. 80
del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti
portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti,
inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano
dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di
comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata
all'accertamento della permanenza della minorazione civile o
dell'handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la
individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e
delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti
di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione
sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche
delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti,
idonea a comprovare la minorazione;
Considerata la necessita' di provvedere alla individuazione delle
patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di
verifica sulla permanenza della disabilita':
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n.
80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, e' approvato l'elenco delle patologie rispetto
alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello
stato invalidante e indicazione della relativa documentazione
sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2007
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro della salute
Turco
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 83
(all. 1 - art. 1 )
Allegato
Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di
controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione
della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge
9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3.
Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art.
6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
della pubblica amministrazione», per tali intendendosi le menomazioni
o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo
al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di
comunicazione.
L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate:
12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una
grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni
delle attivita' e della partecipazione alla vita comunitaria;
per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da
struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a
comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni
standardizzati e validati dalla comunita' scientifica internazionale,
la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche
delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non
sia stata acquisita agli atti o non piu' reperibile.
L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese
nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di
revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa
documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte
all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennita' di
accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora
non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E'
fatta salva la facolta' per i soggetti interessati di integrare la
documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo
scopo.
=====================================================================
| Contenuti della documentazione
Patologia e/o menomazione | sanitaria
=====================================================================
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
|grave compromissione
|dell'autonomia personale.
|Valutazione NHYA sulla base degli
1) Insufficienza cardiaca in IV |accertamenti effettuati e risposta
classe NHYA refrattaria a terapia |ai presidi terapeutici.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
|grave compromissione
|dell'autonomia personale.
|Valutazione prognostica.
|Valutazione della funzionalita'
2) Insufficienza respiratoria in |respiratoria sulla base degli
trattamento continuo di |accertamenti eseguiti. Indicazione
ossigenoterapia o ventilazione |di trattamento con ossigenoterapia
meccanica |o ventilazione meccanica in corso.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
|grave compromissione
|dell'autonomia personale.
3) Perdita della funzione |Valutazione prognostica.
emuntoria del rene, in trattamento|Indicazione di trattamento
dialitico, non trapiantabile |dialitico in corso.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
|grave compromissione
|dell'autonomia personale.
|Valutazione funzionale della
4) Perdita anatomica o funzionale |menomazione con descrizione della
bilaterale degli arti superiori |concreta possibilita' o
e/o degli arti inferiori, ivi |impossibilita' motivata di
comprese le menomazioni da |utilizzo di protesi, ortesi e/o
sindrome da talidomide. |ausili.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
5) Menomazioni dell'apparato |grave compromissione
osteo-articolare, non emendabili, |dell'autonomia personale.
con perdita o gravi limitazioni |Valutazione funzionale, sulla base
funzionali analoghe a quelle delle|degli accertamenti effettuati come
voci 2 e/o 4 e/o 8. |alle voci 2 e/o 4 e/o 8.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
6) Epatopatie con compromissione |grave compromissione
persistente del sistema nervoso |dell'autonomia personale.
centrale e/o periferico, non |Persistente compromissione
emendabile con terapia |neurologica. Referti di esami
farmacologica e/o chirurgica. |specialistici.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
|grave compromissione
|dell'autonomia personale.
|Stadiazione internazionale della
7) Patologia oncologica con |specifica patologia.
compromissione secondaria di |Compromissione funzionale
organi o apparati |secondaria di organi od apparati.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
8) Patologie e sindromi |condizione patologica causa di
neurologiche di origine centrale o|grave compromissione
periferica, (come al punto 4) |dell'autonomia personale.
- atrofia muscolare progressiva;|Valutazione prognostica.
- atassie; - afasie; |Valutazione funzionale: - tono
- lesione bilaterale combinate |muscolare; - forza muscolare;
dei nervi | - equilibrio e coordinazione;
cranici con deficit della visione,| - ampiezza e qualita' del
deglutizione, fonazione o |movimento; - prassie, gnosie;
articolazione del linguaggio; | - funzioni dei nervi cranici e
- stato comiziale con |spinali; - linguaggio;
crisi plurisettimanali refrattarie| - utilizzo di protesi, ortesi
al trattamento. |e/o ausili.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
9) Patologie cromosomiche e/o |grave compromissione
genetiche e/o congenite con |dell'autonomia personale.
compromissione d'organo e/o |Valutazione prognostica.
d'apparato che determinino una o |Compromissione funzionale di
piu' menomazioni contemplate nel |organo e/o di apparato, sulla base
presente elenco. |degli accertamenti effettuati.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
|grave compromissione
|dell'autonomia personale.
|Valutazione prognostica.
|Valutazione e descrizione
|funzionale: - funzioni
|intellettive; - abilita'
|cognitive; - abilita' e
10) Patologie mentali dell'eta' |competenze affettive e
evolutiva e adulta con gravi |relazionali; o autonomia
deficit neuropsichici e della vita|personale; - abilita' e
di relazione |competenze di adattamento sociale.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
|cecita' e conseguente grave
|compromissione dell'autonomia
|personale. Valutazione funzionale:
| - visus naturale e corretto in
|OO (spento, motu manu, ombra
|luce); - ERG e PEV
|destrutturati; - campo visivo
|binoculare inferiore al 3%,
|indipendentemente dal residuo
|visivo in OO o diagnostica con
11) Deficit totale della visione |neuroimmagini.
---------------------------------------------------------------------
|Diagnosi della specifica
|condizione patologica causa di
|sordita' prelinguale e conseguente
|grave compromissione
|dell'autonomia personale.
|Valutazione funzionale: - esame
12) Deficit totale dell'udito, |audiometrico;
congenito o insorto nella prima | - impedenziometria;
infanzia | - potenziali evocati uditivi.
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)(GU n.144 del 24-6-2014 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
….omissis…..
Art. 25
(Semplificazione per i soggetti con invalidita')
….omissis…..
((6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )).
….omissis…..